
Patto Ue su migrazione e asilo, i punti del pacchetto su cui è stato trovato l’accordo
Nel Consiglio Affari interni, gli Stati membri hanno trovato la prima intesa sulle nuove regole. Il nuovo Patto Ue sui migranti è articolato su due grandi capitoli: la revisione delle procedura d'asilo (Apr) e la gestione dell'asilo e della migrazione (Ammr). Ecco quali sono i punti principali, dall'iter comune per concedere o revocare la protezione internazionale al meccanismo che, in caso di boom di arrivi, consenta al Paese interessato di applicare misure eccezionali fino ai criteri di "Paese terzo sicuro"

Giovedì 8 giugno è stata trovata la prima intesa sulle nuove regole Ue sulla migrazione e l'asilo. Nel corso del Consiglio Affari interni a Lussemburgo, gli Stati membri hanno approvato i due pacchetti legislativi sulle procedure di frontiera e sulla gestione dell'asilo. Le norme vanno a comporre il complesso mosaico di provvedimenti che forma il nuovo Patto sulla migrazione. Il Consiglio ha così stabilito il suo mandato negoziale: per l'approvazione definitiva si dovrà trovare una posizione comune con il co-legislatore, il Parlamento Europeo
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L’intesa sul Patto è stata raggiunta dopo 12 ore di maratona negoziale. Alla fine a votare contro sono state solo Polonia e Ungheria. Il nuovo Patto Ue sui migranti è articolato su due grandi capitoli: la revisione delle procedura d'asilo (Apr) e la gestione dell'asilo e della migrazione (Ammr). Vediamo quali sono i punti principali del pacchetto
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Il primo punto prevede di fissare una procedura comune in tutta l'Ue per concedere o revocare la protezione internazionale e per stabilire rapidamente alle frontiere chi può avere l'asilo e chi no. Un altro punto stabilisce che le domande di asilo dovranno essere esaminate entro un determinato periodo. Il Patto, poi, prevede di introdurre una quota annuale di posti da ripartire in ogni Paese sulla base di una formula che tiene conto del Pil e della popolazione
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L’accordo prevedere un meccanismo che, in caso di boom di arrivi, consenta al Paese interessato di applicare misure eccezionali. Uno degli obiettivi è quello di rimpiazzare la versione attuale del regolamento di Dublino con nuove disposizioni per i Paesi di primo ingresso. Sarà possibile individuare Paesi terzi non di origine verso i quali sarà possibile portare i migranti espulsi. È previsto, poi, un bacino di 30mila ricollocamenti l'anno: i Paesi che non vorranno partecipare al meccanismo potranno farlo, ma pagando una “una tantum” per ogni migrante non accolto
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“Il contributo finanziario stabilito è di 20mila" euro per ogni migrante non ricollocato, ha spiegato Maria Malmer Stenergard, ministra alla Migrazione della Svezia, Paese che presiede il Consiglio Ue. “I livelli nella procedura di frontiera concordati – ha aggiunto – sono di 30mila. È stato visto il tetto massimale, che sarà attuato in modo graduale. Il moltiplicatore per il tetto annuale è due per il primo anno, tre il secondo anno e quattro a partire dal terzo anno. Il tempo massimo" per il trattamento della domanda di asilo "è di 6 mesi"
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La ministra Maria Malmer Stenergard, poi, ha precisato: ai sensi della proposta adottata al Consiglio Ue, "dipenderà dagli Stati membri applicare il concetto di 'Stato terzo sicuro'”, nel quale eventualmente trasferire un migrante, "e determinare se esiste una connessione tra il richiedente e il Paese terzo a seconda che sia ragionevole per lui o lei andare in tale Paese". "Questo punto è stato modificato" durante i lunghi negoziati, ha precisato

Per poter rimpatriare un migrante in un Paese di transito, o comunque non in quello di origine, lo Stato "deve rispondere a tutti i criteri di 'Paese terzo sicuro' e ci deve essere una connessione tra la persona e questo Paese", ha detto anche la commissaria Ue agli Affari interni Ylva Johansson. "In alternativa, serve il consenso della persona" al trasferimento. "Saranno gli Stati membri a stabilire se esiste una connessione, ma deve esserci. Il testo cita esempi: se la persona ha vissuto o ha membri della famiglia nel Paese. Ma possono esserci altre possibilità"

“Il meccanismo di solidarietà obbligatoria" sulla gestione Ue dei migranti "che abbiamo stabilito garantirà sostegno comune agli Stati membri più esposti alle pressioni migratorie, portando nel lungo periodo a benefici per tutti gli Stati membri quando si ridurranno i movimenti secondari", ha detto ancora Maria Malmer Stenergard. "Gli Stati membri contribuenti" del nuovo meccanismo "avranno la possibilità di scegliere tra diversi contributi di solidarietà, tutte dello stesso valore, mantenendo flessibilità e rispondendo alle necessità", ha aggiunto

“Abbiamo ottenuto la creazione di un nuovo fondo europeo per i Paesi terzi di origine e transito dei flussi per la dimensione esterna. Nel sistema, come misura di solidarietà obbligatoria complementare alla redistribuzione, è prevista anche la compensazione dei 'dublinanti'”, ha detto invece il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. “Siamo riusciti a ottenere un quadro giuridico di riferimento per possibili intese con Paesi terzi sicuri. Abbiamo evitato che venissero poste delle limitazioni che avrebbero escluso alcuni Paesi”

“Anche i termini di responsabilità del Paese di primo ingresso per i casi Sar sono stati ridotti grazie al nostro intervento – ha detto ancora Piantedosi –. Per la prima volta i casi Sar sono considerati sotto la responsabilità dell'Unione europea. Infine, per quanto riguarda le procedure di frontiere, su cui l'Italia, a livello nazionale, ha precorso i tempi europei con le misure introdotte dal Decreto Cutro, siamo riusciti a ottenere la creazione di un sistema efficace di controllo europeo delle frontiere esterne"

Ricapitolando, l'Apr prevede l'istituzione di un percorso rapido con regole condivise europee per trattare le domande di asilo che provengono da quei Paesi con un basso grado di accettazione - sotto il 20% - e la creazione di una certa quota, attraverso una formula, secondo la quale ognuno dei 27 è obbligato ad applicare la procedura accelerata

L'Ue si doterà di una capacità di gestione fissata a 30mila “posti” con un coefficiente di moltiplicazione progressivo di 2, 3 e 4 nell'arco di tre anni. A contare non è il migrante singolo ma il “posto” e siccome la domanda di richiesta d’asilo dovrà essere evasa entro 12 settimane, si calcola che il primo anno il tetto sarà di 60mila persone, poi 90mila e infine 120mila. Il tutto ripartito tra i 27 sulla base di Pil e popolazione. Sarà poi la Commissione a stabilire se un Paese ha bisogno della solidarietà in caso di crisi (boom di arrivi)

In quel caso il Paese sarà esentato dalla procedura di frontiera Ue e potrà accedere al bacino di 30mila ricollocamenti, da ottenere in forma pratica oppure con un finanziamento da 20mila euro per ogni migrante non trasferito. Questi soldi confluiscono in un fondo gestito da Bruxelles per "attuare progetti concreti per la cosiddetta dimensione esterna"

C’è poi la responsabilità ridotta - 12 mesi invece di 24 - per le persone salvate in mare con operazioni Sar che presentano (e ottengono) la protezione internazionale. Poi c'è un'intesa sulle misure di sostegno finanziario per la realizzazione operativa (comprese infrastrutture) delle procedure di frontiera
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