Introduzione
Il 15 aprile è arrivato l’ok del Senato sul dl per l'attuazione del Pnrr. Il decreto, approvato con la fiducia anche alla Camera il 9 aprile scorso, è quindi ora convertito in legge. L’articolo 8, comma 1, prevede una disposizione che riconosce come per documentare i pagamenti elettronici si potranno sostituire le ricevute cartacee Pos con gli estratti conto bancari o altra documentazione rilasciata dall’istituto di credito o dall’intermediario in base all’articolo 119 del Tub, Testo Unico Bancario.
Quello che devi sapere
La novità
Gli estratti conto bancari andranno integralmente a sostituire le ricevute Pos per documentare i pagamenti elettronici effettuati da cittadini e imprese. Le comunicazioni e la documentazione inviati da banche e intermediari finanziari, inclusi gli estratti conto digitali scaricabili da home banking e app, potranno dunque essere utilizzati al posto delle ricevute cartacee, generate dai terminali abilitati ai pagamenti con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale.
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Due condizioni
L’eliminazione dell’obbligo di conservare le ricevute Pos cartacee si lega però a due condizioni: innanzitutto i documenti bancari dovranno contenere le informazioni relative alle singole operazioni (data, importo e beneficiario). Inoltre questi i dati andranno comunque conservati secondo le tempistiche e le modalità all’articolo 2220 del Codice civile, ovvero per almeno dieci anni e, se in formato digitale, attivando sistemi di conservazione elettronica certificata.
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Il testo della norma
La norma in questione si trova all'articolo 8 del dl Pnrr, che spiega: "Le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita, anche in formato digitale, dalle banche e dagli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 119 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono essere utilizzate, in luogo delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale, a condizione che le stesse contengano le informazioni relative alle singole operazioni poste in essere, e sono conservate con le modalità di cui all’articolo 2220 del codice civile”.
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La semplificazione
Esercenti e imprese che hanno un grosso volume di transazioni quotidiane avranno un vantaggio non indifferente nel non dover più essere obbligati alla custodia fisica delle singole ricevute cartacee emesse dai terminali Pos. Questo semplifica ad esempio tutti i casi di avvenuto pagamento elettronico ad esempio di spese per trasferte o missioni, e quelle di rappresentanza.
Il chiarimento
Le ricevute emesse dai Pos rappresentano una mera prova di avvenuto pagamento e non costituiscono un documento contabile. Insomma la ricevuta Pos non è una fattura o uno scontrino fiscale. Attesta l’avvenuto pagamento ma non descrive la natura della spesa. Dunque per le questioni di deducibilità di spese aziendali rimangono necessari i documenti giustificativi rilasciati dal fornitore (fattura, ricevuta fiscale, documento commerciale). Il decreto semplifica solo la prova del pagamento.
I controlli
La relazione illustrativa al decreto ha comunque chiarito che la misura non pregiudica le attività di controllo delle autorità fiscali: la documentazione bancaria continua a soddisfare il requisito di tracciabilità del pagamento.
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Il processo di digitalizzazione
La misura si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione fiscale del 2026, che ha già modificato il rapporto tra pagamenti elettronici e registratori di cassa per gli esercenti. Il collegamento tra registratori telematici (Rt) e strumenti di pagamento elettronico, come spiega l’Agenzia delle Entrate, è diventato obbligatorio con la Legge di Bilancio 2025 e riguarda le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Non si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online. L’obiettivo è che i flussi di dati di pagamenti e gli scontrini elettronici viaggino insieme e che le informazioni che arrivano all’Agenzia delle Entrate permettano una panoramica sempre più chiara.
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Le tappe per superare l’obbligo cartaceo degli scontrini
Quello delle ricevute sui Pos è un primo verso un traguardo più generale su cui il Parlamento ha chiesto al governo di superare l’obbligo cartaceo degli scontrini. La roadmap prevede che dal 1° gennaio 2027 le prime ad allinearsi siano le imprese della grande distribuzione, poi dal 1° gennaio 2028 tutti gli altri soggetti con volume d’affari superiore a una certa soglia. Infine, dal 1° gennaio 2029, sarà la volta di tutti gli altri esercenti.
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