Dichiarazione dei redditi 2024, chi è esonerato dal presentarla? Ecco i requisiti
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Solo alcune categorie di contribuenti, in possesso di specifici condizioni, possono evitare di presentare la dichiarazione con il modello 730 o il modello Redditi PF. Ecco quali sono le categorie che non sono obbligate a comunicare i redditi maturati all’Agenzia delle Entrate. E quali sono le esclusioni per limiti di reddito
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- Come ogni anno è il momento di iniziare a pensare alla dichiarazione dei redditi. Il modello 730 (precompilato o meno) si può inviare da da maggio fino al 30 settembre, mentre per il modello Redditi PF c’è tempo fino al 15 ottobre. Ci sono però delle categorie di cittadini che sono esonerate dalla presentazione della dichiarazione. Ecco i casi
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- In alcuni casi specifici i contribuenti non sono obbligati a comunicare i redditi che hanno maturato all’Agenzia delle Entrate. In linea di principio devono presentare la dichiarazione dei redditi quanti siano fiscalmente residenti in Italia per i redditi che hanno percepito ovunque. E coloro che sono residenti all’estero per i redditi che hanno percepito in Italia
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- Nella casistica di chi è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi nel 2024 rientrano quanti nel corso del periodo d’imposta 2023 abbiano conseguito dei redditi e non rientrino nei casi di esonero. E i soggetti che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, i contribuenti titolari di partita Iva, che sono sempre obbligati a presentare la dichiarazione annuale, anche in assenza di redditi conseguiti. Il solo essere titolari di una partita Iva fa scattare l’obbligo
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- Sono esonerati dall’obbligo solo i lavoratori dipendenti che abbiano cambiato datore di lavoro nell’anno e siano in possesso di più certificazioni uniche. Sono obbligati a presentare la dichiarazione solo nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi i 10,33 euro il totale delle ritenute subite. Nel caso in cui il lavoratore – nel momento in cui ha cambiato azienda – abbia chiesto alla nuova azienda di effettuare il conguaglio delle ritenute effettuate dalla precedente non è necessario presentare la dichiarazione dei redditi
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- Si è esonerati dal presentare dichiarazione quando il reddito derivi dall’abitazione principale, pertinenze e fabbricati non locati. Non si applica esonero se il fabbricato non locato si trova nello stesso comune dell'abitazione principale. Esonerati coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente o pensione: l’esonero è previsto nel caso in cui i redditi siano corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio
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- Sono esonerati coloro il cui reddito derivi da dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
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- Escluso dall’obbligo di dichiarazione chi percepisce redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, come interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili. E non deve presentare dichiarazione chi percepisce redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca), come interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico
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- Sono poi esenti dall’obbligo i soggetti che percepiscono: rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte; alcune borse di studio; pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali
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- Sono esonerati dal presentare la dichiarazione coloro che hanno dei limiti di reddito. Nel dettaglio in questi casi: quando il reddito proveniente da immobili, terreni o fabbricati è inferiore a 500 euro. Quando il reddito derivante da lavoro dipendente, assimilato e altre tipologie è inferiore a 8.176,00 euro con un periodo di lavoro o pensione non inferiore a 365 giorni. Quando la pensione e altre tipologie di reddito sono inferiori a 8.500 euro
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- E ancora nel caso combinato di massimo 7.500 euro per la pensione e 185,93 per i terreni. Oppure se si ha un assegno periodico corrisposto dal coniuge e anche altre tipologie di reddito. È escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli. L’esenzione è prevista fino ad un importo massimo pari a 8.500 euro