Come sempre, nel modello per la dichiarazione dei redditi, è possibile usufruire della detraibilità per le spese mediche sostenute l’anno precedente. Quali sono le regole, come si compila, cosa è ammesso e quali sono i documenti da conservare. Ecco tutto quello che c’è da sapere
- Come ogni anno, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello 730, destinato alla dichiarazione dei redditi di pensionati e dipendenti, in questo caso per l'anno di imposta 2023. Uno degli allegati riguarda le istruzioni per la detraibilità delle spese, tra cui quelle mediche. Ecco cosa serve sapere, dalle modalità di compilazione fino alla documentazione che bisogna conservare in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate
- Le spese mediche detraibili vanno indicate nel Quadro E Oneri e spese. Nel rigo E1, alla colonna 2 (Spese sanitarie), bisogna inserire l’intero importo delle spese sanitarie sostenute (per sé e per i familiari a carico). Verrà calcolata la detrazione del 19% sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro. Le spese relative a patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all’imposta dovuta, vanno indicate nella colonna 1 del rigo E1
- Per le spese relative all’acquisto di medicinali la detrazione spetta se l’acquisto è certificato da fattura o scontrino fiscale. Devono apparire la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario
- Se le spese sanitarie indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente i 15.493,71 euro, la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo. Basta barrare l’apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e della detrazione verrà eseguito da chi presta l’assistenza fiscale. I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il rigo E6
- La detrazione del 19% è valida per: prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; acquisto o affitto di protesi sanitarie; prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica); acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici); importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale; spese relative al trapianto di organi
- Rientrano nella detrazione anche le spese per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici (come l’apparecchio per misurare la pressione) ma dallo scontrino o dalla fattura deve risultare il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE
- Sono detraibili al 19% anche i ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. Nel caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile si vedano le istruzioni del rigo E25)
- Si può usufruire della detrazione anche per spese di assistenza specifica come quella infermieristica e riabilitativa (es. la fisioterapia), prestazioni di personale con qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; prestazioni di personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da personale con la qualifica di educatore professionale, da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale
- Le prestazioni sanitarie rese alla persona di tutte queste figure professionali elencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a patto che dal documento che attesta la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario
- Per le spese indicate nel rigo E1, E2, E3, E25 bisogna conservare la documentazione fiscale rilasciata all’acquisto. Come già detto, per i medicinali, servono gli scontrini fiscali parlanti. Invece per certificati medici per usi sportivi, patente, apertura e chiusura di malattie o infortuni, pratiche assicurative e legali occorre conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico
- Per sussidi tecnici e informatici, oltre a fatture e ricevute, serve anche una certificazione del medico curante che attesti che il sussidio è destinato a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto con certificazione d’invalidità o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la disabilità della persona