
Lavoro, l'indennità di malattia vale anche per ansia e depressione: cosa sapere
Lo ha deciso la Cassazione con un’ordinanza. La misura, si legge sul sito Inail, è pari a questi valori: il 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno, 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica

Con l’ordinanza n. 29611 dell’11 ottobre 2022 la corte di Cassazione ha stabilito che ai lavoratori dipendenti spetta l’indennità di malattia professionale anche nei casi di ansia e depressione dovuti al loro impiego
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Secondo il Testo unico n. 1124/65 dedicato alle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, infatti, sono indennizzabili tutte le malattie fisiche o psichiche riconducibili al rischio lavorativo. Non è coinvolto solo il lavoro in sé, ma anche la sua lavorazione e la modalità di svolgimento
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Nella sentenza di ottobre, la Cassazione prendeva in esame il caso di un lavoratore entrato in depressione proprio a causa – così era risultato – del suo impiego. L’Inail è stato perciò obbligato a dargli l’indennità
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Come si legge sul sito dell’Inail, si tratta di una prestazione economica, sostitutiva della retribuzione. Viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale - che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa - a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica
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Il datore di lavoro – prosegue l’Inail – ha l’obbligo di pagare al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni. L’indennità di temporanea si calcola invece sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore nei 15 giorni precedenti l'evento

Queste le modalità di erogazione: accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto di deposito nominativo bancario o libretto di deposito nominativo postale (escluso il Settore navigazione), accredito su carta prepagata dotata di codice Iban. Per importi non superiori a 1.000,00 euro si ricorre al vaglia postale non trasferibile intestato all’assistito o al pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale
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