Bonus mamme lavoratrici 2024, dagli arretrati alla compatibilità coi congedi: cosa sapere
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L'Inps ha pubblicato alcune Faq sull'esonero contributivo, previsto dall'ultima legge di Bilancio, per le madri con contratto a tempo indeterminato. Nel testo vengono chiariti alcuni dubbi emersi recentemente: ecco le risposte alle domande più frequenti
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- Per le madri lavoratrici, l'ultima legge di Bilancio ha previsto l'esonero della contribuzione previdenziale fino a massimo 3mila euro annui da riparametrare su base mensile. Ma bisogna fare attenzione perché tale misura - ribattezzata "bonus mamme lavoratrici" - non vale per tutte. A riguardo, l'Inps ha pubblicato alcune Faq
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- Il bonus spetta alle lavoratrici madri di tre o più figli, dipendenti a tempo indeterminato - anche part-time o con contratto di somministrazione - del settore pubblico, privato (anche se il datore di lavoro non è imprenditore), agricolo o delle cooperative di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico
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- Del beneficio possono usufruire anche le lavoratrici con bambini in adozione o in affido, in virtù della parificazione alla filiazione degli istituti di adozione e affidamento (ex d.lgs n. 151/2001, il cosiddetto Testo unico della maternità e paternità). Non solo: in via sperimentale, per il 2024 possono accedere alla decontribuzione anche le lavoratrici madri di due figli, di cui il più piccolo di età inferiore ai 10 anni e fino al compimento della suddetta età
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- Trattandosi di un esonero contributivo, il beneficio sarà visibile direttamente in busta paga. Come già detto, l'esonero è pari al 100% della quota di contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti posta a carico della lavoratrice madre, nel limite massimo annuo di 3mila euro, riparametrato su base mensile
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- L'esonero spetta dal 1° gennaio 2024 se i requisiti sussistono già in tale data. Altrimenti, spetta dal mese di nascita del secondo/terzo figlio oppure dal mese di instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (nel caso la donna sia madre di due/tre figli ma non abbia ancora un lavoro dipendente o lo abbia a tempo determinato)
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- L'esonero contributivo viene riconosciuto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di tre figli. Viene invece riconosciuto solo per il 2024 per le madri di due figli fino al compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo
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- Le lavoratrici pubbliche e private in possesso dei requisiti devono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero, rendendo noti il numero dei figli e i relativi codici fiscali. Conseguentemente, i datori di lavoro espongono nelle denunce retributive l'esonero spettante alla lavoratrice
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- Ma se si fa domanda nel corso dell'anno, si possono recuperare le mensilità da gennaio 2024 in poi o la decontribuzione spetta dalla data della domanda? L'esonero spetta a decorrere da gennaio 2024 se la madre a tale data è già in possesso dei requisiti. Se invece il presupposto legittimante (la nascita del secondo o dell'ulteriore figlio) si concretizza nel corso dell'anno, l'esonero spetta dal mese di realizzazione dell'evento
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- Si può richiedere l'esonero anche se si è in congedo di maternità o parentale? L'Inps spiega che al genitore in congedo è versato un indennizzo e non una vera e propria retribuzione. Ma qualora in virtù del proprio contratto di lavoro sia previsto il versamento di un'integrazione da parte del datore, limitatamente a tale contribuzione è possibile usufruire dell'agevolazione
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- Si può richiedere l'esonero anche se si è in congedo straordinario? Anche qui l'Inps spiega che alla lavoratrice in congedo viene versato un indennizzo e non una vera e propria retribuzione. Tuttavia, nelle ipotesi in cui sia prevista un'integrazione dell'indennità da parte del datore di lavoro per il congedo straordinario fruito, l'esonero spetta limitatamente a tale integrazione e comunque a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma