Bonus casa, ecco come mantenere le agevolazioni sull'immobile in eredità: la guida

Economia
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Introduzione

Uno dei temi più complessi che incontra l'Agenzia delle entrate nella sua attività è la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (che sono comunemente definiti "bonus casa") in un trasferimento mortis causa dell'immobile a un erede che non ne ha la detenzione materiale e diretta al momento di apertura della successione. Con il principio di diritto n. 7/2025, l'ente ha risposto alle domande più ricorrenti sul tema.

Quello che devi sapere

Bonus casa e immobile ereditato

Come spiega la stessa Agenzia delle entrate, nel corso della sua attività è emersa la necessità di fornire alcuni chiarimenti sul trasferimento mortis causa di un immobile, oggetto di agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio, a un erede che ne acquisisce la detenzione materiale e diretta solo in data successiva a quella di apertura della successione.

 

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Il trasferimento mortis causa

Ma cosa si intende per trasferimento mortis causa a un erede? Si tratta, in sostanza, del passaggio di proprietà dell'immobile dal defunto ai suoi eredi, che avviene attraverso la procedura di successione ereditaria. Questo trasferimento può avvenire per legge (successione legittima) o per volontà del defunto espressa tramite un testamento (successione testamentaria), comportando anche l'assunzione da parte degli eredi dei diritti e degli obblighi del defunto, e l'adempimento di specifici obblighi fiscali.

 

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Le quote di detrazioni non fruite

Come spiega l'Agenzia delle entrate, "la variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione, comporta nei casi più frequenti il trasferimento delle quote di detrazione non fruite". Ma in caso di decesso dell’avente diritto come funziona? La fruizione del beneficio fiscale "si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene".

 

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La detenzione materiale e diretta

La detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi "deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l'erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità", viene messo nero su bianco dall'Agenzia delle entrate.

 

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Le rate residue

In coerenza con questo chiarimento, l'Agenzia delle entrate aggiunge che "l’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente perché, ad esempio, concesso in comodato o in locazione; al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza". La norma in esame, sottolinea ancora l'ente, "non prescrive che la detenzione debba sussistere necessariamente nell’anno di apertura della successione, quale presupposto per il trasferimento all’erede del diritto alla detrazione delle rate residue".

La detrazione della quota annuale

Alla luce di quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, se al momento di apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l’immobile (perché è, ad esempio, concesso in comodato o in locazione a terzi), non è possibile detrarre la quota di competenza dell’anno del decesso. Tuttavia, se nel corso degli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell’immobile (perché, ad esempio, termina il contratto di comodato o di locazione), sarà loro possibile detrarre le eventuali quote annuali residue.

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I paletti dell'Agenzia delle entrate

Resta comunque necessario, specifica l'Agenzia delle entrate, che l’erede detenga direttamente l’immobile per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. Pertanto, se uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell’immobile in corso d’anno e in un momento successivo all’apertura della successione, il diritto alla detrazione delle eventuali quote annuali residue sussisterà solo per i periodi d’imposta successivi, nei quali la detenzione materiale e diretta dell’immobile sia mantenuta ininterrottamente dal 1° gennaio al 31 dicembre.

 

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In caso di più eredi

L'Agenzia delle entrate fa un'ulteriore specifica. Poiché il diritto alla detrazione spetta al solo erede (o ai soli eredi) che mantenga(no) ininterrottamente la detenzione materiale e diretta del bene per l’intero periodo d’imposta, se il numero di eredi che detengono materialmente e direttamente l’immobile varia da un anno all’altro, anche il diritto alla detrazione deve essere ripartito in maniera consequenziale tra loro in ciascun anno.

 

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