Introduzione
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello per ricorrere alla cessione del credito o lo sconto in fattura delle spese sostenute nel 2025 nell’ambito del Superbonus. Le informazioni sono reperibili nel provvedimento n. 321370 del 7 agosto, che si può consultare qui.
Quello che devi sapere
Cosa c’è nel nuovo modello
I contribuenti potranno usare questo modello dall’8 settembre 2025 fino al 16 marzo 2026. Aggiorna la versione precedente, che risale al 3 febbraio 2022, e inserisce le nuove disposizioni sul blocco delle cessioni. Riporta anche le modifiche apportate al quadro normativo sulla cessione o sullo sconto di crediti edilizi. Ora si aspetta l’aggiornamento del software ministeriale CIR20 e dei relativi controlli telematici
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Quando inviare la comunicazione
La comunicazione va inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo alle spese agevolate (quindi, per il 2025, entro il 16 marzo 2026). Dall’8 settembre 2025 diventa obbligatorio il nuovo modello
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La novità principale
La novità principale rispetto al 2022 è l’esclusione dalla tabella dei codici degli interventi agevolati di quei bonus fiscali che nel 2025 non sono più cedibili o scontabili in fattura, o che sono stati sospesi o eliminati. Si tratta di questi: ecobonus ordinario, bonus casa, bonus facciate, bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche, eco-sisma bonus, interventi sulle parti comuni, per più del 25% dell’involucro, di cui al decreto del 26 giugno 2015
Le altre novità
Per il resto, la struttura è rimasta simile a quella del modello antecedente. Tra le altre modifiche: non c’è più la casella Periodo che, in passato, richiedeva una distinzione temporale sulle spese (primo o nel secondo semestre del 2020). Inoltre è stata eliminata la casella Edilizia libera. Sono anche state eliminate le voci relative alla “cessione delle rate residue”: significa quindi che il nuovo modello accetta il fatto che dal 29 maggio 2024 non è più consentita la cessione delle rate residue di detrazione, quelle successive alla prima, in applicazione del comma 7 dell’articolo 4-bis del DL 39/2024
Le regole restano invariate
Le regole operative di base restano invariate, in relazione a tutte le voci:
- alla determinazione dell’ammontare della detrazione, dello sconto in fattura e del credito cedibile;
- ai termini e alle modalità di invio della comunicazione;
- alla possibilità di esercitare le opzioni di cessione o sconto durante lo stato di avanzamento lavori (è previsto il limite di due SAL, ognuno dei quali riferito ad almeno il 30% dei lavori);
- all’obbligo di asseverazioni tecniche, di congruità delle spese e di allegazione del visto di conformità
A chi spetta il Superbonus
L’Agenzia delle Entrate spiega che il Superbonus spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli interventi effettuati da:
- condomini
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997)
- organizzazioni di volontariato (iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991)
- associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000)
Visto di conformità e asseverazione tecnica
I contribuenti che intendono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, o utilizzare il Superbonus nella dichiarazione dei redditi, devono acquisire anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) nonché dai Caf. Devono anche munirsi dell'asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. L’asseverazione certifica il rispetto dei requisiti tecnici degli interventi di efficienza energetica nonché l’efficacia degli interventi antisismici ai fini delle agevolazioni fiscali e attesta la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali
Numeri più bassi
Intanto, per via delle nuove regole meno vantaggiose e dei pochi cantieri aperti, il Superbonus procede a passo lento. A fine giugno, secondo le tabelle dell'Enea, sono state registrate 234 nuove asseverazioni, lontane di numeri degli scorsi anni. Il totale, da inizio della misura, è pari così a 500.295 con un onere totale per lo Stato pari a 126,6 miliardi di euro di detrazioni maturate
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