Nuovo Piano Transizione 5.0, al via iperammortamento 2026 per le imprese: cosa sapere
EconomiaIntroduzione
“Una o più comunicazioni preventive" per ciascuna struttura preventiva cui si riferiscono gli investimenti e 2 mesi dalla notifica dell'esito positivo da parte del Gse per la comunicazione di conferma. Infine, una comunicazione di completamento "al completamento degli investimenti e in ogni caso entro il 15 novembre 2028". Sono le istruzioni per la procedura di accesso all'iper e super ammortamento per le imprese, introdotto dalla Legge di Bilancio, contenute nel decreto attuativo del Mimit di concerto con il Mef, che è stato trasmesso al Tesoro per il vaglio della Ragioneria, cui seguirà il passaggio alla Corte dei Conti. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Il decreto
Il decreto, strutturato in 11 articoli, contiene le modalità attuative della misura introdotta dalla manovra, istituendo la maggioranza del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e all'autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile prodotti in uno degli Stati membri dell'Ue o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico effettuati dal primo gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
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Come richiedere il beneficio
Per l'accesso al beneficio le comunicazioni previste dalla procedura vanno trasmesse tramite una piattaforma informatica i cui termini di apertura andranno individuati con "uno o più decreti direttoriali" del Mimit. Le caratteristiche tecniche dei beni oggetto del beneficio devono essere "comprovate da apposita perizia asseverata, corredata da un'analisi tecnica e le imprese sono tenute a dotarsi di attestazioni comprovanti che beni oggetto di maggiorazione siano prodotti in uno degli Stati dell'Ue o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.
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I controlli
Al Gse è infine attribuito il compito di effettuare "verifiche documentali" e "controlli" sugli investimenti agevolati e sono previste sei circostanze di decadenza dal diritto al beneficio, che vanno dall'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità a violazioni o inadempimenti.
Cos’è l’iperammortamento
Ma cos’è l’iperammortamento? Introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, sostituisce gli strumenti precedenti come il credito d’imposta “Transizione 4.0” e “Transizione 5.0”. Consiste in una maggiore deduzione fiscale del costo di acquisizione dei beni nuovi in sede di ammortamento o di canoni di leasing. Questa agevolazione permette alle imprese di dedurre dal reddito una quota maggiorata del costo sostenuto, con percentuali variabili in funzione dell’importo dell’investimento. La maggiorazione fiscale del costo dei beni segue scaglioni crescenti:
- 180% di maggiorazione per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti tra i 2,5 e i 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti tra i 10 e i 20 milioni di euro.
Queste percentuali determinano l’ammontare aggiuntivo che può essere dedotto ai fini del calcolo delle quote di ammortamento.
Quali beni ne possono usufruire
Possono fruire dell’iperammortamento solo beni strumentali nuovi:
- Materiali e immateriali inclusi negli elenchi tecnici previsti dalla legge (ad esempio macchinari interconnessi, software e sistemi digitali);
- Beni utilizzati per autoprodurre energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi gli impianti e sistemi di stoccaggio dell’energia.
Questi beni devono essere funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle attività aziendali e rispondere a specifici requisiti tecnici.
Procedure tecniche e conferme
Il beneficio è riservato ai soggetti titolari di reddito d’impresa; restano esclusi, tra gli altri:
- titolari di reddito di lavoro autonomo;
- imprese agricole e imprese in determinate forme di crisi;
- soggetti forfetari;
- imprese che non rispettano obblighi contributivi o normativi specifici.
In sostanza, possono fruire della misura soltanto le imprese operanti nel territorio italiano con attività continuativa e regolare.
In caso di vendita all’estero
Se durante il periodo di utilizzo della maggiorazione il bene agevolato viene venduto o spostato all’estero, l’impresa può continuare a fruire delle quote residue solo se entro lo stesso periodo sostituisce il bene con uno nuovo di caratteristiche analoghe o superiori. In caso contrario, l’agevolazione residua potrebbe decadere.
Le possibili modifiche
Accanto alla bozza di decreto attuativo già trasmessa al Mef, il ministero delle Imprese e del Made in Italy sta lavorando a un intervento correttivo di natura politica. L’intenzione è quella di rimettere mano alla disciplina dell’Iperammortamento, ampliando l’attuale perimetro dei beni agevolabili, oggi limitato quasi esclusivamente ai prodotti di origine europea. L’obiettivo dichiarato è portare la modifica in Parlamento all’interno di uno dei prossimi provvedimenti economici, superando l’impostazione restrittiva fissata dalla legge di bilancio. Il possibile allargamento della platea dei beni incentivabili potrebbe poggiare su un ordine del giorno approvato durante l’esame della manovra, che impegna il Governo a estendere l’agevolazione anche ai prodotti realizzati nei Paesi del G7. In questo scenario rientrerebbero quindi, oltre all’Unione europea, anche Stati Uniti, Giappone, Regno Unito e Canada, attenuando l’esclusione che oggi riguarda gran parte delle produzioni asiatiche e nordamericane, fatta eccezione per i moduli fotovoltaici.
La produzione in Europa
In attesa di eventuali modifiche normative, la bozza di decreto chiarisce che non è richiesto che il bene sia interamente prodotto in Europa. È sufficiente che l’ultima trasformazione rilevante sotto il profilo industriale avvenga all’interno dell’Unione europea o nei Paesi dello Spazio economico europeo, ossia Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Questo passaggio introduce una lettura più flessibile del requisito di origine rispetto a un concetto di produzione integralmente europea.
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