Decreto salva-casa, c'è ok del Cdm. Dall'edilizia libera a tende e finestre: cosa prevede
Disco verde del Consiglio dei ministri per il provvedimento che punta a "rimuovere quegli ostacoli, ricorrenti nella prassi, che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali". Ma il governo assicura: "Non è un condono"
- Via libera al decreto Salva-Casa: il testo ha ricevuto l'ok dal Consiglio dei ministri. Ecco cosa prevede
- Il testo, spiega il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, include “disposizioni urgenti e puntuali" per "salvare le nostre case da una normativa rigida e frammentata, fatta di procedure amministrative incerte che ostacolano la commercialibità dei beni e precludono l'accesso a mutui, sovvenzioni e contributi"
- Si punta quindi a rimuovere situazioni di incertezza giuridica in merito allo stato di legittimità degli immobili con riferimento alle cosiddette 'lievi difformità’. Non vengono quindi disciplinati gli abusi edilizi strutturali, come lo spostamento di un muro portante, ma solo gli abusi minori, come un tramezzo spostato o una finestra posizionata diversamente. Il governo ha precisato più volte che non si tratta di un condono
- Tra le misure, il decreto prevede l'ampliamento delle categorie di interventi che possono essere eseguiti in edilizia libera, cioè dei lavori che non richiedono alcun titolo abilitativo, né permesso e/o comunicazione, perché non "eccessivamente impattanti"
- In edilizia libera sarà possibile realizzare interventi di manutenzione ordinaria, di installazione di pompe di calore 12 kw, di rimozione di barriere architettoniche e d'installazione di vetrate panoramiche amovibili (le cosiddette Vepa) installate su logge e balconi
- Possibile anche la realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche non solo dei balconi o di logge ma anche di porticati rientranti all'interno dell'edificio
- Si introducono facilitazioni per "opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola" e che "sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera"
- Le opere in oggetto, si specifica, "non possono determinare la creazione di un organismo edilizio rilevante e comunque, di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche"
- Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, "le tolleranze costruttive sono riparametrate in misura inversamente proporzionale alla superficie utile". Quindi "minore è la superficie utile, maggiore è il limite consentito percentualmente"
- Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro determinati limiti: 2% su una superficie utile maggiore di 500 mq, 3% tra i 300 e i 500 mq, 4% tra i 100 e i 300 mq e 5% su una superficie utile minore di 100 mq
- Tra le tolleranze sono incluse il minor dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri interni ed esterni, la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere
- La regola della doppia conformità, per bisogna dimostrare che l'opera sia conforme alle normative vigenti sia al momento della realizzazione che alla presentazione dell'istanza, da qui in poi sarà richiesta "solo nei casi più gravi". Per le parziali difformità possono essere sanati gli interventi che all'epoca della realizzazione erano coerenti con le norme edilizie e che oggi sono conformi alle norme urbanistiche
- Si supera poi il meccanismo del silenzio-rigetto e si introduce il silenzio-assenso: se l'amministrazione non risponde l'istanza si intende accettata. I limiti di tempo sono 45 giorni per il permesso in sanatoria e 30 giorni per la SCIA. Per gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico si aggiungono fino a 180 giorni. Si prevede in ogni caso il pagamento di una sanzione parametrato all'aumento di valore dell'immobile
- Per quanto riguarda lo stato legittimo dell'immobile, il decreto va a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini: per dimostrare lo stato legittimo basterà presentare il titolo legato all'ultimo intervento edilizio (anche in sanatoria). Significa che le parziali difformità sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo
- Viene semplificato il cambio di destinazione d'uso per singole unità immobiliari, nel rispetto delle normative e delle condizioni comunali. All'interno di una categoria funzionale, il mutamento della destinazione è sempre ammesso. Tra diverse categorie lo sarà limitatamente alle categorie residenziali, turistico-ricettive, produttive e direzionali e commerciali (in ogni caso, si specifica, all'interno delle zone centro storico, residenziali consolidate e residenziali in espansione). Escluse le unità al primo piano fuori terra