Affitti brevi, cedolare secca al 26% solo dal secondo immobile in locazione
Una circolare dell'Agenzia delle Entrate comunica le novità introdotte sulle locazioni brevi dalla legge di Bilancio 2024. Non cambia nulla per la prima o unica abitazione affittata, che sconta l'aliquota al 21%. Nuove regole per gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici, anche non residenti
- Per gli affitti brevi, la cedolare secca con aliquota al 26% si applica solo a partire dal secondo immobile dato in locazione. Invece non cambia nulla per la prima o unica abitazione affittata, che sconta l'aliquota al 21%
- Sono alcune delle indicazioni in arrivo agli uffici con la circolare dell'Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte sulle locazioni brevi dalla legge di Bilancio 2024
- L'aliquota dell'imposta sostitutiva della cedolare secca sarà applicata al 26% a partire dal secondo immobile dato in locazione, specifica l'Agenzia. Il proprietario che mette in locazione diverse unità ha comunque la possibilità di sceglierne una per ciascun periodo d'imposta per cui fruire dell'aliquota ridotta del 21%
- La scelta andrà indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta d'interesse. La nuova aliquota del 26% si applica sui redditi di locazione maturati dal primo gennaio 2024, a prescindere dalla data di stipula dei relativi contratti e dalla percezione dei canoni
- Nuove regole anche per gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici di locazioni che, all'atto del pagamento al locatore, dovranno sempre operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% a titolo d'acconto indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario
- Gli intermediari, tra cui i gestori di portali telematici, che incassano o intervengono nel pagamento dei canoni relativi ai contratti di locazione dovranno operare sempre, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento, a titolo d'acconto sull'ammontare dei canoni, all'atto del pagamento al beneficiario, indipendentemente dal regime fiscale che quest'ultimo ha scelto
- Il locatore dovrà invece determinare l'imposta (ordinaria o sostitutiva) dovuta, scomputare le ritenute d'acconto e corrispondere l'eventuale saldo entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi.
- Il documento di prassi illustra inoltre nel dettaglio la disposizione con cui la Legge di Bilancio 2024 adegua la legislazione nazionale al contenuto della sentenza sugli adempimenti fiscali degli intermediari non residenti emanata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 22 dicembre 2022. L’Agenzia fornisce le linee guida. Gli intermediari non residenti Ue ed extra-Ue che hanno una stabile organizzazione in Italia operano attraverso la stessa
- I soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea che non hanno una stabile organizzazione in Italia possono adempiere direttamente agli obblighi o nominare un rappresentante fiscale in Italia
- I soggetti extra-Ue con una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione assolvono agli adempimenti tramite la stabile organizzazione e, in mancanza di questa, devono invece nominare un rappresentante fiscale