Bonus ristrutturazione e fotovoltaico, la detrazione spetta anche senza Cila
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La normativa prevede che l’installazione di un impianto fotovoltaico rientri tra i lavori per cui si può accedere alle agevolazioni fiscali. E con il classico bonus ristrutturazione non serve presentare la Comunicazione inizio lavori asseverata. Ecco tutto quello che c’è da sapere
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- Nel panorama delle agevolazioni fiscali per i lavori edilizi rientra anche il tema dell’installazione del fotovoltaico. Sempre più famiglie sono interessate a realizzare questo tipo di impianti che consentono la produzione di energia pulita e che portano a un notevole risparmio energetico. Ma quali incentivi e bonus si possono utilizzare senza presentare la Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata)?
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- Il Superbonus e l’Ecobonus consentono di accedere alle detrazioni per il fotovoltaico ma entrambi hanno necessità della Cila. Invece usando il classico “bonus ristrutturazioni” è possibile ottenere le agevolazioni fiscali senza questo documento
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- Il bonus ristrutturazioni edilizie (o bonus casa) è stato istituito dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR). Nella sua versione base prevede una detrazione del 36% sulle spese sostenute (fino ad un massimo di 48.000 euro per unità immobiliare) per interventi su parti comuni di edifici residenziali, singole unità immobiliari residenziali, alcuni interventi “particolari”
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- Dal 2013 però la normativa ha incrementato questo bonus portando l’aliquota di detrazione al 50% e il limite di spesa a 96mila. Questa versione “potenziata” terminerà il 31 dicembre 2024. Mentre dal 2025 tornerà alla versione originale, a meno che non intervengano nuove proroghe
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- Ma il fotovoltaico rientra nel bonus ristrutturazioni? Già nell’aprile 2013 l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.22/E, previo parere del Mise, aveva chiarito che l’installazione di impianti fotovoltaici rientrasse di diritto tra gli interventi agevolati in quanto relativo “alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia”
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- Come spiega la risoluzione, “le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”
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- Il Mise, citando le direttive europee, ha concordato che la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili è equiparata a tutti gli effetti alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico, perché porta a una riduzione dei consumi da fonte fossile
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- L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la formulazione della legge non limita la nozione di risparmio energetico a particolari tipologie di interventi. Di conseguenza, l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, basati sull’impiego di fonti rinnovabili, rientra nell’ambito della detrazione prevista
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- Quindi in conclusione: è possibile effettuare interventi di efficientamento energetico con installazione di pannelli fotovoltaici ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera h del Tuir senza bisogno di una preventiva Cila. Al termine dei lavori si potrà ottenere la certificazione energetica (l'attestato di prestazione energetica APE) sul miglioramento della classe raggiunta
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- Negli ultimi anni sono arrivate anche diverse semplificazioni normative per il fotovoltaico. Il decreto del Ministero della Transizione ecologico dell’agosto 2022 ha poi definito le modalità di applicazione del modello unico semplificato agli impianti solari fotovoltaici su edifici o strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW