Rdc, chiarimenti dell’Inps: serve domanda se dopo lo stop si hanno di nuovo i requisiti
L’Istituto spiega come bisogna comportarsi se - dopo la sospensione della misura perché completati i 7 mesi di fruizione - si ha di nuovo diritto al beneficio perché, ad esempio, nel nucleo familiare nasce un figlio oppure un componente compie 60 anni o per un membro viene certificata la disabilità. Ecco cosa serve sapere
- Sul Reddito di cittadinanza sono arrivati alcuni chiarimenti da parte dell’Inps. In un messaggio, in particolare, l’Istituto spiega come bisogna comportarsi se si ha di nuovo diritto al beneficio. Ecco cosa c’è da sapere
- Cosa succede se una famiglia ha perso il diritto al reddito di cittadinanza, perché ha completato la fruizione di sette mesi nel 2023, ma dopo la sospensione torna ad avere i requisiti per avere la misura? L’Inps risponde che è necessario presentare una nuova domanda
- Si può tornare ad avere diritto al Reddito di cittadinanza, ad esempio, se nel nucleo familiare nasce un figlio oppure se un componente compie 60 anni o ancora se per un membro viene certificata la disabilità
- "Per proseguire la fruizione della misura senza incorrere nella sospensione, i nuclei familiari devono avere al loro interno uno dei seguenti componenti: persone con disabilità; minorenni; persone con almeno sessant'anni di età; percettori che risultino presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro, come comunicati all'Inps tramite la piattaforma GePI entro il 31 ottobre 2023”, specifica l’Inps
- L’Inps poi chiarisce che se uno di questi scenari si verifica nel mese di fruizione o in quello successivo non è necessario fare una nuova domanda. Se invece si verifica dopo, quindi quando c’è già stata la sospensione, per riavere il Reddito di cittadinanza bisogna ripresentare la domanda
- “Nel caso in cui il requisito anagrafico utile alla prosecuzione della fruizione della misura maturi prima della settima mensilità o nel mese successivo (ad esempio, per compimento dei 60 anni di un componente del nucleo) l'erogazione della prestazione prosegue senza soluzione di continuità", dice l’Inps. Così come “nel caso di nascita di un figlio o in presenza di nuova disabilità accertata, se la nuova dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) è presentata entro il settimo mese di fruizione o in quello successivo l'erogazione prosegue automaticamente”
- Le cose cambiano se il requisito matura successivamente al primo mese di sospensione (ad esempio, prestazione sospesa a luglio 2023 e requisito maturato a settembre 2023) o se la Dsu viene presentata successivamente alla sospensione: “È necessario presentare una nuova domanda di Rdc”, avverte l’Inps
- “L'erogazione della misura – spiega ancora l’Inps – decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda”
- L'Inps chiarisce ancora: “Qualora per le prestazioni del Reddito di cittadinanza in pagamento, per le quali sia prevista la prosecuzione oltre le sette mensilità, venga nel mentre verificata la perdita del requisito (ad esempio per variazione del nucleo, per decesso o per compimento della maggiore età di un componente), il nucleo familiare cesserà dalla fruizione del beneficio entro la settima mensilità o, se superata, dalla mensilità di fruizione in cui si è verificato l'evento”
- Infine, l’Inps chiarisce: “Rimane confermata, fino alla mensilità di novembre 2023, l'ipotesi di ripresa dell'erogazione della prestazione del Reddito di cittadinanza nel caso in cui venga comunicato all'Inps entro il 31 ottobre 2023 la presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali. In questo caso, non è necessaria la presentazione della nuova domanda per il ripristino della misura (salvo il caso di conclusione dei 18 mesi di durata della erogazione del beneficio)”