
Bonus vacanze 2021, c'è tempo fino al 31/12 per usarlo: le regole e le strutture idonee
Si può usufruire delle agevolazioni previste dal decreto Rilancio fino a fine anno, a patto che sia stata fatta domanda entro il 31 dicembre 2020 e che si abbia un reddito ISEE non superiore a 40mila euro. Dai limiti di importo alle attività in cui è ammesso: cosa c'è da sapere
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C’è tempo fino al 31 dicembre 2021 per utilizzare il bonus vacanze. La proroga è stata varata con il decreto Milleproroghe (decreto legge n.183/2020, convertito con la legge n.21/2021). Introdotto nel maggio 2020, la scadenza per l'utilizzo del voucher era stata fissata a dicembre 2020. La data è stata poi spostata al 30 giugno 2021 e in seguito a fine 2021. Ecco la procedura per utilizzarlo e quali sono le regole da sapere
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Il bonus - istituito dal decreto Rilancio (decreto legge n.34/2020) - può essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in Italia da agriturismi, bed&breakfast e altre imprese turistiche. Per poterne usufruire, la vacanza deve comprendere almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021
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I termini per presentare la domanda di agevolazione sono però scaduti: la proroga fa riferimento solamente all’utilizzo del voucher. Nel Decreto Rilancio figura infatti come data di scadenza per procedere con la richiesta il 30 dicembre 2020, termine che non ha subito alcuna modifica o proroga
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Il bonus spetta ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40mila euro (nel periodo d’imposta 2020 e 2021), sempre a patto che abbiano fatto domanda dal 1 luglio al 31 dicembre 2020
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Può usufruirne un solo componente per nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta. In ogni caso, è utilizzabile una sola volta
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Il bonus ha un importo massimo di 500 euro per le famiglie composte da più di due persone
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La cifra scende a 300 per i nuclei composti da due persone e a 150 per quelli composti da una sola persona. Non sono però previsti vincoli per l’utilizzo: il bonus può essere utilizzato per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni. Non è necessario che sia presente il richiedente
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Le spese devono essere sostenute presso un’unica struttura turistica e in un’unica soluzione. Vanno documentate con fattura, scontrino, ricevuta fiscale o altro documento commerciale valido. In questi documenti deve essere indicato il codice fiscale di chi intende utilizzare il bonus

Il bonus spetta per l’80% sotto forma di sconto per i servizi prestati dall’imprenditore turistico e per il restante 20% come detrazione di imposta da presentare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020/2021. Nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile

Per poter usufruire del bonus è però necessario verificare che la struttura turistica scelta per le vacanze aderisca all’iniziativa

Lo sconto può essere recuperato dal fornitore del servizio turistico sotto forma di credito d’imposta, attraverso il modello F24, e può essere ceduto a terzi, ad esempio a intermediari finanziari e istituti di credito

Le strutture presso le quali può essere utilizzato il bonus vacanze sono: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande)

Compresi anche villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, attività di alloggio connesse alle aziende agricole

Il bonus può essere speso anche presso strutture ricettive che svolgono attività solamente stagionale