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Manovra, Superbonus 110% valido anche per le palazzine con un unico proprietario
Nella Legge di Bilancio, che attende il via libera definitivo, è previsto che l’agevolazione spetti anche nel caso di un unico proprietario di un intero edificio che abbia fino a un massimo di 4 unità immobiliari distintamente accatastate e con un ingresso comune

Dopo la notizia che il Superbonus per gli interventi di efficienza energetica e antisismici viene esteso anche al 2022 arriva un’altra novità, introdotta nella Legge di Bilancio in attesa del via libera definitivo: potranno accedere all’ecobonus 110% anche i proprietari di piccole palazzine
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Verrebbe quindi risolto, in caso di via libera alla Manovra, il problema dell'unico proprietario di un intero edificio, che nella precedente versione veniva escluso dall’agevolazione
Superbonus, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle ultime novità
La modifica prevede l'accesso al Superbonus a tutti gli immobili - anche se posseduti da un'unica persona - fino a un massimo di 4 unità immobiliari distintamente accatastate e con un ingresso comune
Superbonus 110%, proroga fino al 2022 ma lavori entro giugno
Inizialmente infatti l’Agenzia delle Entrate aveva specificato, nella circolare 24/E/2020, che “il superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”
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Un’esclusione che andava a pesare anche sulle singole unità abitative delle palazzine di questo tipo, che non potendo accedere all’agevolazione nelle parti comuni non potevano farlo neanche per gli interventi trainanti sui singoli appartamenti

A seguito della modifica nella Legge di Bilancio, le palazzine con non più di quattro unità abitative potranno invece effettuare interventi finanziati, parti comuni comprese

Nella Manovra anche la proroga per il Superbonus al 110% sulle ristrutturazioni green di 6 più 6 mesi, fino alla fine del 2022, con gli ultimi sei mesi per il completamento dei lavori

L'emendamento prevede tre fasce: i condomini che a giugno 2022 hanno fatto il 60% dei lavori possono concludere entro il 31 dicembre 2022

Le unifamiliari e quelle con accesso autonomo devono chiudere i lavori a giugno 2022

Mentre gli Iacp (case popolari) che a dicembre 2022 hanno completato il secondo stato di avanzamento dei lavori possono concludere entro giugno 2023

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

Nello specifico, sono agevolati gli interventi di: isolamento termico sugli involucri degli edifici; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi antisismici

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali come: interventi di efficientamento energetico; installazione di impianti solari fotovoltaici; infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante