
Superbonus 110%, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle ultime novità
Nella circolare n. 30/E dell'Agenzia vengono riepilogate le recenti modifiche all'agevolazione introdotte dal decreto Agosto (per semplificare e rendere più fruibile il Superbonus) e da alcuni emendamenti inseriti recentemente nella manovra in via di approvazione. La circolare fornisce anche l'elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare in cui risponde ad alcune domande sull'applicazione del Superbonus 110% anche alla luce delle ultime modifiche introdotte per il provvedimento con alcuni emendamenti alla manovra. Ecco le novità
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Con la circolare n. 30/E l'Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici, delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano nel Superbonus al 110%
Leggi la circolare dell'Agenzia delle Entrate
Il documento inoltre spiega le modifiche introdotte all'agevolazione dal decreto legge n. 104/2020 (il cosiddetto decreto agosto) e fornisce l'elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura
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Nel documento dell'Agenzia vengono riepilogate le recenti modifiche introdotte dal decreto Agosto per semplificare e rendere più fruibile il Superbonus
Manovra, le ultime novità
LE ULTIME NOVITÀ DEL SUPERBONUS - Tra le novità, il chiarimento della nozione di accesso autonomo dall'esterno, il quorum ridotto (1/3 della proprietà) necessario per le maggioranze condominiali che approvano i lavori, alcune semplificazioni sulle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali, l'aumento del 50% dei massimali nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017
Come fare la cessione del credito per il superbonus
IL SUPERBONUS PER ONLUS, ODV E APS - Le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono fruire del Superbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento
Per tali soggetti il Superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile. Non vale neanche la limitazione delle due unità immobiliari

CASE POPOLARI - Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamente a interventi ammessi al Superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (Iacp) comunque denominati che optano per il cosiddetto "sconto in fattura", in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, non si applica lo split payment

ACCESSO AUTONOMO - Il documento chiarisce poi in quali casi si può ritenere che una unità immobiliare abbia "accesso autonomo dall'esterno"

Tra questi casi quelli in cui all'immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietò o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili, che affaccia su strada

Si può ritenere che l'immobile ha un accesso autonomo anche quando ad esso si accede da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione

Infine, è considerabile accesso autonomo quando all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile

INTERVENTI TRAINANTI E TRAINATI - La circolare affronta anche il tema degli interventi trainanti, ovvero quelli obbligatori per poter ottenere l'agevolazione, e di quelli trainati, quelli che solo se effettuati congiuntamente ai primi rientrano nell’ambito del Superbonus

Gli interventi trainanti, chiarisce la circolare, possono essere eseguiti anche su una pertinenza e possono beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l'intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 119 del decreto Rilancio

Inoltre, l'Agenzia chiarisce che l'installazione di impianti fotovoltaici - che rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica o che si esegua un intervento antisismico - è ammessa al Superbonus anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari
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Le spese per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, spiega ancora l'Agenzia, rientrano nel Superbonus anche se realizzati su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che per l'edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche