Superbonus 110%, lavori condominiali anche con difformità urbanistiche e catastali
A prevederlo è il Dl Agosto, con una specifica modifica introdotta in fase di conversione in legge. Eventuali difformità urbanistiche o catastali dei singoli appartamenti non sono da ostacolo dunque al superbonus per i lavori sulle parti comuni condominiali. Ecco tutte le novità
Eventuali difformità urbanistiche o catastali dei singoli appartamenti condominiali non sono da ostacolo al superbonus 110% per i lavori sulle parti comuni condominiali. A prevederlo è il dl Agosto, con una specifica modifica introdotta in fase di conversione in legge
Superbonus 110%: da lunedì 5 ottobre sarà operativo. Ecco tutto quello che bisogna sapere
In particolare, viene stabilito che le asseverazioni dei tecnici abilitati, in merito allo stato legittimo degli immobili, sono da riferire esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi. In tal modo, viene prevista una semplificazione per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni
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Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, oppure ancora quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali
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Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto. Altrimenti, è desumibile anche da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza
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Da lunedì 5 ottobre possono partire i lavori di efficientamento energetico degli immobili con l'utilizzo del superbonus e gli interventi antisismici per l'utilizzo del sismabonus: sono stati infatti pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi delle misure previste dal decreto Rilancio che prevedono una detrazione fiscale al 110% per questi interventi con la possibilità di suddividere la detrazione in cinque anni, entro i limiti di capienza dell'imposta
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In alternativa alla richiesta di detrazione per i lavori fissati tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 si può scegliere un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante
Possono chiedere il Superbonus i condomini; le persone fisiche al di fuori dell'attività di impresa che possiedono l'immobile sul quale si fa l'intervento; gli istituti case popolari; le Onlus e le associazioni di volontariato. Le persone fisiche che esercitano attività d'impresa possono usufruire del bonus solo per gli interventi condominiali e non per gli interventi su immobili utilizzati nelle proprie attività. Per le persone fisiche sono detraibili le spese al massimo su due immobili
Per avere il beneficio si deve possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) o detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario
L'agevolazione si può chiedere per gli interventi "trainanti" di isolamento termico; per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
Oltre a queste spese rientrano tra gli interventi agevolabili anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. In pratica la detrazione spetta anche per gli interventi di efficientamento energetico, l'installazione di impianti solari fotovoltaici e le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Il beneficio è escluso per gli interventi su abitazioni di tipo signorile A1 e per le ville (categoria A8) e per i castelli (A9) e i palazzi di eminenti pregi artistici o storici
L'agevolazione riguarda le spese sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato
Sono escluse le spese sostenute per interventi su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni. Il bonus deve riguardare immobili esistenti e non quelli di nuova costruzione
Sarà possibile utilizzare la cessione del credito invece della detrazione per i lavori dal 15 ottobre e fino al 16 marzo del 2021
Se si è optato per la detrazione fiscale, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene