Vaccino Covid, Ichino: stop al contratto di lavoro se il dipendente si rifiuta

Salute e Benessere

“Chiunque potrà rifiutare la vaccinazione. Ma se questo metterà a rischio la salute di altre persone, il rifiuto costituirà un impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro”. Così il giurista Pietro Ichino, in un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, ha commentato la possibilità per i lavoratori di non accettare il vaccino contro il Covid-19

Il datore di lavoro può chiudere il contratto se un dipendente si rifiuta di vaccinarsi contro il Covid-19. A dirlo, in un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” è il giurista Pietro Ichino, che sottolineando l’importanza della salvaguardia della salute di terzi anche sul posto di lavoro, ha spiegato che giuridicamente è possibile rendere obbligatorio il vaccino. “Non solo si può, ma in molte situazioni è previsto”, ha detto.

L’articolo 2087 del codice civile

A normare questo ambito, ha sottolineato Ichino, ci pensa “l’articolo 2087 del codice civile”, che sostanzialmente “obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda, il loro benessere”. Dunque, è possibile che un datore di lavoro imponga la vaccinazione. “Non solo può, ma deve farlo. Ovviamente se è ragionevole. In questo momento non lo sarebbe, perché non è ancora possibile vaccinarsi. Ma, via via che la vaccinazione sarà ottenibile per determinate categorie, per esempio i medici e gli infermieri, diventerà ragionevole imporre questa misura, finché l’epidemia di Covid sarà in corso”, ha confermato il giurista. Ovviamente, ha poi proseguito Ichino, resta la libertà di scelta. “Chiunque potrà rifiutare la vaccinazione. Ma se questo metterà a rischio la salute di altre persone, il rifiuto costituirà un impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro”. A rischio, così, potrebbe esserci anche il posto di lavoro, con la possibilità del licenziamento, “perché la protezione del tuo interesse alla prosecuzione del rapporto cede di fronte alla protezione della salute altrui”.

La tutela della salute altrui

Al di sopra di tutto, quindi, la salute di chi ci sta intorno. “Quando la scelta di non curarsi determina un pericolo per la salute altrui, prevale la tutela di questa. Se sono un eremita sono liberissimo di non curarmi e non vaccinarmi. Se rischio di contagiare familiari, colleghi o vicini di posto in treno, no: lo Stato può vietarmi questo comportamento”, ha continuato Ichino nell’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”. In definitiva, ha concluso l’esperto, “finché c’è un rischio apprezzabile di contagio il datore di lavoro può condizionare la prosecuzione del rapporto alla vaccinazione. E altrettanto possono fare le compagnie aeree, i titolari di ristoranti, o di supermercati”.  I contenziosi, in questo caso, potrebbero sorgere, ma secondo il giurista, “in un numero molto limitato di casi”.

epa08195420 The director of Civil Protection and Coordinator of the Technical and Scientific Committee on the Coronavirus, Agostino Miozzo, attends a press conference in Rome, Italy, 05 February 2020.  EPA/ALESSANDRO DI MEO

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