Contributi Inps versati in ritardo, sanzioni e interessi più alti. Le novità e cosa cambia

Economia
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Introduzione

La decisione della Banca centrale europea di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, portando il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 2,65%, ha effetti diretti sul valore delle sanzioni per il versamento in ritardo dei contributi dovuti all’Inps, così come sugli interessi applicati ai pagamenti rateali. Lo spiega lo stesso Istituto di previdenza, con la circolare n.98 dello scorso 11 settembre.

Quello che devi sapere

Contributi Inps in ritardo, aumentano interessi applicati sui debiti

L’Inps specifica che, a partire da oggi, 16 settembre, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le sanzioni civili, è pari al tasso del 4,65% annuo. La nuova percentuale si applica a tutte le rateazioni da qui in avanti, mentre i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

 

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Gli interessi applicati al differimento dei contributi

Sempre a decorrere da oggi, anche l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi sarà calcolato con un tasso annuo del 4,65%. A differenza della regolarizzazione a rate dei debiti, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento, il nuovo tasso viene applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026.

 

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Le sanzioni civili

Cambia anche la misura delle sanzioni civili (legate a denunce o registrazioni obbligatorie) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi: è adesso pari al 8,15%. Si applica cioè un tasso del 2,65%, maggiorato di 5,5 punti.

 

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Il ravvedimento operoso

Viene comunque previsto un trattamento più favorevole per chi si avvale del ravvedimento operoso. Se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in un’unica soluzione spontanea prima di contestazioni o richieste da parte dell’Inps, la sanzione viene calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti. In questo caso ci si ferma quindi al 2,65%.

 

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I casi di evasione contributiva

La circolare dell’Inps disciplina poi anche i casi di evasione contributiva (diversi dal ritardo o dall'omissione, perché portati avanti proprio con l'intento di non pagare i contributi o di pagarne meno del dovuto). La misura della sanzione civile in questo caso è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

 

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Il ravvedimento operoso e l’evasione contributiva

Anche per l’evasione è però possibile usufruire dei benefici legati al ravvedimento operoso. L’Inps suddivise le sanzioni nel modo seguente:

  • in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari al 8,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
  • se il versamento viene effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 7,5 punti).

 

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