Ecobonus 2026 per la casa, a chi spetta e come fare richiesta. La guida

Economia
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Introduzione

L'agevolazione fiscale per aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici (detta anche ecobonus) consiste in una detrazione Irpef o Ires da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, valida per alcuni tipi di interventi. L'incentivo è previsto anche per il 2026.

Quello che devi sapere

La riqualificazione energetica

I contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) o dall'imposta sul reddito delle società (Ires). È questo il funzionamento alla base dell'agevolazione fiscale sulla riqualificazione energetica (detta anche ecobonus). I titolari di reddito d'impresa possono usufruire della detrazione con riferimento agli immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione o dalla loro qualificazione come strumentali, beni merce o patrimoniali.

 

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La condizione indispensabile

Condizione indispensabile per fruirne è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l'accatastamento. L'incentivo può essere applicato su immobili di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali, come sopra accennato.

 

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A chi si rivolge

L'agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l'immobile oggetto di intervento. Oltre ai proprietari, possono fruire del bonus i titolari di un diritto reale sull'immobile, i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni del condominio), gli inquilini e i comodatari. Inoltre, la detrazione può essere fruita dal familiare convivente con il possessore o il detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e dal convivente more uxorio. La convivenza more uxorio definisce l'unione di fatto tra due persone legate da una relazione affettiva stabile, che convivono come marito e moglie senza però essere sposate.

 

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La detrazione per il 2026 e 2027

A quanto ammonta la detrazione prevista dal bonus? Per le spese relative agli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici sostenute negli anni 2025 e 2026, la detrazione spetta nella misura del 36%, elevata al 50% in caso di abitazione principale. Per le spese sostenute nel 2027, invece, la detrazione è del 30%. Tuttavia, in caso di abitazione principale, la detrazione sale al 36%.

 

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Le rate annuali

La detrazione dall'Irpef o dall'Ires prevista dall'incentivo per la riqualificazione energetica dell'immobile va ripartito in dieci rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e in base all'anno in cui lo stesso è stato effettuato.

 

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I principali interventi

Gli interventi per i quali è possibile usufruire delle detrazioni sono numerosi. L'agevolazione spetta con riferimento alle spese sostenute per: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, coperture, pavimenti, finestre comprensive di infissi); l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, con pompe di calore ad alta efficienza, o con impianti geotermici a bassa entalpia (che sfruttano cioè il calore stabile del sottosuolo superficiale); la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Ma non solo.

 

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Gli altri interventi

Tra gli altri interventi che possono beneficiare della detrazione ci sono l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari; l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative; l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

 

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Il bonifico

Per fruire dell'agevolazione, occorre effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale. L'obbligo, spiega l'Agenzia delle Entrate, non è previsto per gli interventi realizzati nell’ambito dell'attività d'impresa. Nel modello vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del destinatario delle somme (ossia, della ditta o del professionista che ha effettuato i lavori), il numero e la data della fattura cui il bonifico si riferisce. Il pagamento mediante bonifico non è richiesto per le spese relative agli oneri di urbanizzazione, all'imposta di bollo, ai diritti per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori e alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico (Tosap).

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La comunicazione all'Enea

Bisogna poi acquisire e conservare l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai prescritti requisiti tecnici. Tale asseverazione è sostituibile da un’analoga dichiarazione resa dal direttore dei lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate. Serve inoltre conservare l’attestato di prestazione energetica (Ape), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Infine, va compilata la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati, con i dati identificativi di chi ha sostenuto le spese; i dati identificativi dell’edificio; la tipologia dell’intervento eseguito; il risparmio annuo di energia che ne è conseguito; il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali; l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione. Le informazioni, insieme a quelle contenute nell’Ape, devono essere trasmesse all’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), in via telematica, entro 90 giorni dal termine dei lavori.

 

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Lo sconto in fattura

Dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto Cessioni, per gli interventi di efficienza energetica previsti dall’articolo 14 del decreto-legge n. 63/2013, non è più possibile optare per lo "sconto in fattura" o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

 

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