Il lavoratore "frontaliere" può tornare in Italia con reddito agevolato: cosa sapere

Economia
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Introduzione

Come spiega l'Agenzia delle entrate, il lavoratore "frontaliere" può rientrare in Italia accedendo al "nuovo regime dei lavoratori impatriati", al rispetto di determinati requisiti. Ecco le indicazioni del Fisco.

Quello che devi sapere

La vicenda

Il protagonista della risposta n. 12 del 20 gennaio 2026 dell'Agenzia delle entrate - spiega il Fisco sul suo magazine FiscoOggi - è un lavoratore frontaliere, trasferitosi all’estero a partire dal 2018 e che si reca da anni a lavorare in Italia. A partire dal 2026 vuole rientrare nel nostro Paese, avendo recentemente acquistato un immobile qui, con l'intenzione di trasferirvi la residenza. Il frontaliere vuole continuare a lavorare alle dipendenze dello stesso datore di lavoro per cui aveva lavorato all'estero. Quest’ultimo è inoltre coincidente con il datore di lavoro per cui era stato impiegato in Italia prima dell'espatrio.

 

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La richiesta del frontaliere

Considerata la situazione sopra descritta, "alla luce della propria qualifica professionale connotata da alta specializzazione e dal fatto che l'attività di lavoratore dipendente, inquadrabile come frontaliero, è sempre stata prestata nel territorio italiano", il lavoratore chiede se, al rientro in Italia, può accedere al nuovo regime agevolato a favore dei lavoratori impatriati di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del 27 dicembre 2023, n. 209. Come spiega FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle entrate, il lavoratore sostiene di sì.

 

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Il nuovo regime agevolato

L'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (in vigore dal 29 dicembre 2023 e modificato nel 2025) disciplina il "nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati", che si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d'imposta 2024, la residenza in Italia. La norma prevede che il nuovo regime possa essere applicato, nel rispetto delle condizioni richieste, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore si trasferisca in Italia per prestare l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore del medesimo soggetto (residente o non residente in Italia), presso il quale è stato impiegato all'estero prima del predetto trasferimento oppure in favore di un soggetto "appartenente al suo stesso gruppo".

 

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Il periodo di permanenza all'estero

Come si legge nella risposta dell’Agenzia delle entrate, "nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga in Italia l'attività lavorativa a favore dello stesso soggetto (datore/gruppo) per il quale lavorava all'estero", la norma "prevede l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l'attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all'estero". 

 

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La pregressa residenza all'estero

Come detto prima, il lavoratore ha spiegato di essersi trasferito all’estero a partire dal 2018 di voler rientrare in Italia dal 2026. Dunque, spiega FiscoOggi citando la risposta dell'Agenzia delle entrate, viene rispettato il periodo minimo di pregressa residenza all’estero, che in questo caso è pari a sette periodi d’imposta. Restano tuttavia altri requisiti da soddisfare, che non sono oggetto di questa specifica istanza di interpello.

 

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Il collegamento "funzionale"

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 non pone inoltre condizioni riguardo al luogo dove l'attività lavorativa deve essere svolta durante il periodo di residenza all'estero che precede il rientro in Italia. Ai fini dell'applicazione del nuovo regime, inoltre, non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento "funzionale" tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l'inizio di un'attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia, diversamente da quanto previsto per il previgente "regime speciale per lavoratori impatriati".

 

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La risposta finale dell'Agenzia

In sostanza, "risultando integrato il requisito del periodo minimo di pregressa residenza all'estero, in tal caso, pari a sette periodi d'imposta", il lavoratore - qualora possegga gli altri requisiti previsti, non ogetto dell'interpello - potrà applicare il nuovo regime al reddito di lavoro dipendente derivante dall'attività lavorativa svolta in Italia.

 

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Gli altri requisiti da rispettare

Tra gli altri requisiti per accedere al regime agevolato, è fondamentale che i lavoratori siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, oppure abbiano svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di Intelligenza artificiale. I decreti citati sono relativi, rispettivamente, ai titolari di una qualifica professionale superiore e alle professioni regolamentate.

 

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