Assegni per il nucleo familiare, rivalutati gli importi mensili dall’Inps
I nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. L’inflazione calcolata dall'Istat per il 2023 è al 5,4%
- Sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi degli Assegni per il Nucleo Familiare
- Si ricorda che, a partire dal 1° marzo 2022, non sono più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili, per i quali è subentrata la tutela dell’Assegno unico
- Continuano invece ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari ai nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti
- Oppure a persone senza limite di età, nel caso in cui si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro
- Oppure, ancora, nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti
- L’inflazione calcolata dall'Istat per il 2023 è al 5,4% e su questa base, spiega l’Istituto, sono stati rivalutati i livelli di reddito
- Sono stati rivalutati con tale indice i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili in vigore dal primo luglio 2024 al 30 giugno 2025
- Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione
- La rivalutazione avviene ogni anno e, appunto, procede in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo
- Si ricorda infine che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona nel caso in cui sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un’età inferiore a diciotto anni compiuti o, in alternativa, nel caso in cui sia maggiorenne e si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro (si veda INPS, circolare 34/2022) a causa di infermità o difetto fisico o mentale. È inoltre equiparato al nucleo orfanile il nucleo composto dal solo coniuge superstite