Bonus mamme, NoiPA applicherà l’esonero da maggio: a chi spetta e a quanto ammonta
NoiPA ha fatto sapere che l’emissione ordinaria di maggio sarà la prima nella quale verrà applicato l’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e riservato alle madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Il pagamento degli arretrati relativi al periodo tra gennaio e aprile verrà effettuato con un’emissione urgente su un secondo cedolino
- Arriva il bonus mamme. L’emissione ordinaria di maggio 2024 sarà la prima per NoiPA nella quale verrà applicato l’esonero contributivo previsto dall’art. 1, c. 180, della legge di Bilancio 2024 per le lavoratrici madri che ne hanno fatto richiesta
- L’importo del beneficio varia in base al calcolo delle prestazioni pensionistiche dovute, con un limite massimo mensile di 250 euro
- Per le lavoratrici madri aventi diritto che ancora non ne fruiscono sarà comunque possibile, in qualsiasi momento, comunicare la volontà di avvalersi del beneficio presso l’amministrazione di appartenenza
- Il beneficio spetta alle lavoratrici, madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026
- La misura dell’esonero è pari al 100% della quota dei contributi previdenziali per l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS), a carico della lavoratrice fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3 mila euro (250 euro su base mensile)
- Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in via sperimentale, la decontribuzione è estesa anche alle lavoratrici, madri di due figli, fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo
- Il pagamento degli arretrati relativi al periodo compreso tra gennaio e aprile di quest'anno verrà effettuato con un’emissione urgente nel mese di maggio 2024 con esigibilità entro lo stesso mese. Il dettaglio degli importi corrisposti sarà riportato su un cedolino diverso rispetto a quello ordinario della rata di maggio
- La decontribuzione per le lavoratrici madri è alternativa (e non cumulabile) all’esonero contributivo IVS del 6% o 7%, previsto dal Decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48) che è già stato applicato per le prime tre mensilità dell’anno
- Pertanto, nel calcolo dell’ammontare complessivo degli arretrati spettanti, agli importi dovuti come decontribuzione verranno sottratti quelli eventualmente già riconosciuti come esonero contributivo IVS del 6% o 7% per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2024
- Allo stesso modo, l’esonero IVS relativo alla mensilità di aprile 2024, la cui applicazione era prevista sulla rata di maggio 2024, sarà completamente sostituito dall’arretrato di decontribuzione dell’emissione urgente di maggio 2024