Asta BOT maggio 2024, titoli a 12 mesi: rendimento e caratteristiche
Scade oggi il termine per la presentazione delle domande per la prima asta del mese. Il termine per il collocamento supplementare è invece fissato alle 15:30 di domani, mentre il regolamento delle sottoscrizioni è previsto per il 14 maggio. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova emissione di buoni
- Nuova emissione di BOT a 12 mesi: la presentazione delle domande per la prima asta del mese chiude oggi, 9 maggio, alle 11 (dopo che la finestra temporale per la prenotazione da parte del pubblico è scaduta ieri). Il termine per il collocamento supplementare è invece fissato alle 15:30 di domani, mentre il regolamento delle sottoscrizioni è previsto per il 14 maggio. Dal rendimento alle caratteristiche, ecco cosa c’è da sapere sull’asta
- I BOT, si legge sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, “sono posti all'asta con il sistema di collocamento dell'asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento” e non quindi di prezzo
- Ogni partecipante all’asta può presentare fino ad un massimo di cinque richieste di acquisto
- L'importo offerto in totale è di 7 miliardi e mezzo di euro. La scadenza dei BOT, essendo a 12 mesi, sarà il 14 maggio 2025
- I buoni possono essere sottoscritti per un importo che non può scendere sotto i mille euro. Per ciascuna emissione di BOT, spiega il Mef, “il prezzo fiscale di riferimento è il prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base del corrispondente rendimento medio ponderato”
- I rendimenti indicati dagli operatori che partecipano alle aste, espressi in termini percentuali, “possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra”
- Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento. L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a un milione e mezzo di euro
- Si specifica che “possono partecipare all'asta esclusivamente gli operatori Specialisti in titoli di Stato, individuati ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, nonché gli Aspiranti Specialisti, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto Dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011”
- Sempre il Ministero precisa che "le richieste non pervenute entro il termine stabilito dal decreto di emissione non vengono prese in considerazione". Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro i termini
- Qualora le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente, superino l'importo offerto dal Tesoro, verranno prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto diversamente stabilito nel decreto di emissione