Niente tasse sulle donazioni indirette e informali, in quali casi non è dovuta l'imposta
Diversi gli atti esenti da tassazione sulla base di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.7442. Il Sole 24 Ore cita ad esempio la dichiarazione di nomina per stipulare un contratto definitivo derivante da un contratto per persona da nominare, i contratti a favore di terzo, le delegazioni di pagamento e gli accolli di debito
- Alle donazioni informali e alle donazioni indirette non si applica imposta perché non c'è obbligo di registrazione: la tassazione scatta solo se risultano da atti sottoposti a registrazione, se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi
- A stabilirlo è stata una pronuncia della Sezione tributaria della Corte di Cassazione, ripresa nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore
- Nella sentenza n. 7442 si analizza la circolare 30/2015 delle Entrate, che i giudici definiscono "non condivisibile", "imprecisa" e "incompleta" nella parte in cui afferma che l'imposta di donazione si applica alle "liberalità tra vivi che si caratterizzano per l'assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)"
- Quali sono quindi le donazioni tax free? A fare una panoramica esemplificativa è sempre il Sole, che cita innanzitutto i classici bonifici fatti dai genitori ai figli. Sempre che, specifica, non vengano “confessati” nel corso di un accertamento tributario
- Nel campo esente da imposte anche i casi in cui da atti registrati risultino “pattuizioni” che non vengano qualificate come donazioni, nonostante “potrebbero” anche essere effettivamente compiute a quel titolo
- Il quotidiano economico cita l’esempio della dichiarazione di nomina per stipulare un contratto definitivo derivante da un contratto per persona da nominare. E ancora, lo stesso vale per i contratti a favore di terzo, le delegazioni di pagamento, gli accolli di debito
- Essendo atti che potrebbero sia essere effettuati a causa di donazione sia per altri motivi, il principio è che se la donazione non è palese manca la base per sottoporli a specifica tassazione
- Scendendo ancora più nella pratica, si menziona la compravendita immobiliare eseguita da un genitore per un figlio
- Il Sole ricorda poi le aliquote da tenere a mente nel caso delle donazioni formali risultanti da atto notarile: 4% tra coniugi, uniti civili e genitori e figli, 6% tra fratelli e sorelle o soggetti equiparabili, 8% nelle altre ipotesi. Ma il 4% va calcolato sul valore imponibile che supera il milione di euro, il 6% su quello che va oltre i 100mila euro
- Molti i vantaggi nel caso di donazioni con partecipazioni al capitale di società, dove il valore imponibile va calcolato sulla proporzione del valore del patrimonio netto contabile riferibile. La testata economica evidenzia comunque che quando si parla di donazione tra coniugi o tra genitori e figli, con oggetto una quota che consente di acquisire il controllo della società, c’è poi la totale esenzione dell’imposta