Donazioni fra genitori e figli, niente tasse: cosa ha deciso la Cassazione
La Corte ha stabilito che le donazioni informali e le indirette sono senza imposta perché non c’è obbligo di registrazione: la tassazione scatta solo in determinate condizioni
- La Sezione tributaria della Cassazione nella sentenza 7442 ha preso alcune decisioni in merito alle donazioni fra genitori e figli
- Nello specifico, ha stabilito che le donazioni informali e le indirette sono senza imposta perché non c’è obbligo di registrazione
- La tassazione scatta solo se queste operazioni risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente
- Oppure, ancora, se hanno valore superiore a un milione di euro e la loro stipulazione è dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi
- Come ricorda Il Sole 24Ore, le donazioni informali sono per esempio la consegna brevi manu di liquidità o di un assegno circolare intestato al donatario, il trasferimento di denaro a mezzo bonifico bancario o di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario a mezzo banca
- Le donazioni indirette sono per esempio il negozio giuridico, che corrisponde alla donazione diretta salvo per il fatto che non richiede i medesimi requisiti di forma
- Con questa sentenza, la Cassazione ha definito “non condivisibile” e “imprecisa” oltre che “incompleta” la circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 dell’Agenzia delle Entrate
- La Cassazione ha stabilito perciò che la donazione indiretta è rilevante ai fini dell’imposta di donazione solo se essa sia “risultante da atti soggetti alla registrazione”
- Come ricorda Il Sole 24Ore, perché sussita l'obbligo di registrazione deve esserci, anzitutto, la formazione per iscritto nel territorio dello Stato dell’atto da sottoporre a tassazione
- Quindi, ad esempio, le donazioni informali (non stipulate per iscritto, né enunciate in un atto scritto) non sono un possibile oggetto di tassazione, a meno che non si faccia riferimento alla registrazione “volontaria” della donazione stessa oppure la donazione non risultante da atti soggetti a registrazione sia “confessata” dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario