
Prezzo medio carburanti, le regole sui cartelli dagli orari alle dimensioni
Firmato il decreto Trasparenza carburanti, dal 1° agosto 2023 inizierà l’obbligo di esposizione dei costi regionali accanto a quelli praticati. Nel testo i requisiti che i cartelloni devono rispettare, come la dimensione minima dei caratteri pari a 12 cm
Il 31 marzo è stato firmato, dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il decreto Trasparenza carburanti. Dal 1° agosto 2023 inizierà l’obbligo di esposizione del prezzo medio regionale (nazionale in autostrada) accanto a quello praticato negli impianti
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Particolare attenzione ha destato l’articolo 7 che disciplina “caratteristiche e modalità di esposizione dei cartelloni contenenti i prezzi medi”. È previsto che gli esercenti lo espongano “assicurandone l’aggiornamento con frequenza giornaliera”
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Come detto, dall'1 agosto 2023, gli esercenti dovranno esporre “i prezzi medi entro le ore 10:30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8:30; qualora l’orario di apertura sia successivo alle ore 8:30, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le due ore successive all’apertura; in caso di apertura 24 ore su 24 gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10.30”, come si legge nel comma sugli orari
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Il cartellone “deve essere esposto all’interno dell’area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilità”, recando “apposita indicazione che i valori in esso presenti sono riferiti ai prezzi medi; la dimensione dei caratteri usati è determinata in modo da garantirne la visibilità in condizioni di sicurezza assicurando una dimensione minima pari a 12 cm in altezza”
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Tra le altre regole da seguire sull’esposizione del cartellone, c’è anche l’ordine, dall’alto verso il basso, delle tipologie di carburante, ovvero gasolio, benzina, Gpl e metano. In questa sequenza, i costi devono essere esposti in euro per litro o in euro per chilogrammo per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza
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Nel testo si legge ancora che “l’obbligo di comunicazione sussiste per la vendita effettuata mediante modalità self service; ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l’obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito”. Tale obbligo di comunicazione, previsto dall’articolo 3, decorre dal 24 luglio 2023. Le successive disposizioni riguardano invece la possibilità di una trasmissione semplificata, l’elaborazione dei prezzi medi e la pubblicazione

Riguardo alle sanzioni, il provvedimento stabilisce che non vi è una violazione nel mancato aggiornamento del cartello in caso di sospensione dell’attività di vendita. Non vi è inoltre un inadempimento se il servizio del ministero è inattivo e nel caso in cui “i prezzi medi non vengano pubblicati dal ministero e ciò sia comunicato sul sito internet del ministero”
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