
Detrazioni figli a carico con assegno unico, come funzionano nel 2023
L’assegno unico ha assorbito quasi del tutto le detrazioni per i figli a carico, insieme ad altre forme di sostegno fra cui l’assegno familiare. Rimangono quelle Irpef per i figli dai 21 anni in su: ecco come calcolarle

Cambiano le regole per le detrazioni per i figli a carico dopo l’entrata in vigore, nel 2022, dell’assegno unico, che le ha assorbite quasi del tutto insieme ad altre forme di sostegno fra cui l’assegno familiare
Come funziona e come si calcola il quoziente familiare
Ciò che resta in vigore sono le detrazioni Irpef per i figli dai 21 anni in su, pari a 950 euro per ciascun figlio
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La detrazione spetta anche per i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, a partire dal mese in cui compiono 21 anni
Assegno unico, nuovi importi in arrivo
Rimane la norma secondo cui la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro
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Resta anche la regola in base alla quale in presenza di più figli che danno diritto alla detrazione l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Quindi la formula per calcolare la detrazione è 950 x (95.000 - reddito complessivo) / 95.000

Nella formula, per ogni figlio in più l’importo di 95.000 al numeratore e al denominatore viene incrementato di 15.000

Il limite di reddito perché un figlio sia considerato fiscalmente e carico è 2.840,51 euro, cifra che sale a 4.000 euro per i figli con meno di 24 anni
Ma cos’è che non c’è più? Ad esempio la detrazione aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni

Ma anche gli aumenti di 400 euro per ogni figlio portatore di handicap e di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo per i contribuenti con più di tre figli a carico. Eliminata inoltre l’ulteriore detrazione di 1.200 euro per le famiglie numerose

Inoltre, ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, “al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni, può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge, se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico”

Questo “nel caso in cui l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato”
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