Imposta di bollo ed esenzioni, l’Agenzia delle Entrate chiarisce chi non deve pagare
In risposta a una richiesta di interpello sono stati forniti chiarimenti riguardo ai casi di esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo. In particolare, all’Agenzia è stato chiesto se - in caso di dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con un’ordinanza - alle persone che presentano istanze per chiedere aiuti, contributi e sovvenzioni sia applicabile o meno il trattamento di esenzione. Ecco cos’ha risposto
L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti riguardo al pagamento dell’imposta di bollo e ai relativi casi di esenzione. In particolare, nella risposta a interpello n. 187 del 1° febbraio 2023, si è espressa sulle istanze recanti “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive” e “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione”
Bonus, il nuovo servizio Inps: scadenze e accesso ai benefici con una notifica o un smsL’Agenzia ha chiarito quando e come i contribuenti possono procedere in deroga. Ha spiegato che in caso di dichiarazione dello stato di emergenza avvenuta con un’ordinanza, per i soggetti colpiti dagli eventi che devono presentare le istanze relative alla "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive" e alla "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" è applicabile il trattamento di esenzione dall'imposta di bollo
La risposta dell'Agenzia delle EntrateIn particolare, nell’istanza di interpello si chiede all’Agenzia delle Entrate se l’esenzione dell’imposta da bollo possa essere riconosciuta per le richieste presentate dopo gli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dal 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro Urbino. Il giorno dopo il Cdm aveva dichiarato lo stato di emergenza per calamità naturale e disposto lo stanziamento di 5 milioni di euro per interventi urgenti
Alluvione nelle Marche, cos'è successoIl 17 settembre 2022, con l’ordinanza n. 922, il capo del Dipartimento della Protezione civile aveva predisposto la documentazione che la popolazione e le attività economiche e produttive “direttamente interessate dagli eventi calamitosi” avrebbero dovuto presentare per rendere possibili la valutazione e le prime misure di sostegno. Dopo la presentazione dei moduli, il commissario avrebbe poi riconosciuto i contributi a chi poteva beneficiarne
Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato sulle notizie di economiaAll’Agenzia delle Entrate, quindi, è stato chiesto se a questi moduli - “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive” e “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione”- si possono applicare le disposizione valide per il “conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficienza”, per cui di solito è riconosciuta l’esenzione dall’imposta da bollo
Bonus 2023, la lista completa per Isee inferiore a 15 mila euroL’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’imposta da bollo “è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale si compone anche di 2 allegati: nel primo (Allegato A), sono elencati gli atti, documenti e registri che scontano l'imposta di bollo; nel secondo (Allegato B), denominato Tabella, sono indicate le esenzioni”
Nell'articolo 8ter della Tabella - “introdotto dall'articolo 12, comma 3, del decreto legge 18 novembre 2022, n 176, recante ‘Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica’”- riguardo all'applicazione dell'imposta di bollo si legge che sono esenti le “domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento”
“Come chiarito nella relazione illustrativa alla disposizione, il legislatore in un'ottica di semplificazione in un contesto in cui assume particolare rilevanza la tempestività degli interventi di sostegno alle popolazioni, ha inteso prevedere espressamente l'esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, aiuti o sovvenzioni, ‘comunque denominati’, a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o altri eventi eccezionali, in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza”, spiega l’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate specifica anche che questa disposizione fa in modo che non sia necessario ogni volta un nuovo intervento legislativo che renda effettiva l’esenzione per ogni caso. “L'introduzione di tale disposizione fa venir meno l'esigenza di specifiche disposizioni legislative emergenziali che prevedano tale agevolazione di volta in volta in relazione a singoli eventi calamitosi o eccezionali”, sottolinea
“Alla luce di quanto previsto si ritiene che, nel caso rappresentato, stante la dichiarazione dello stato d’emergenza avvenuto con ordinanza, per le istanze relative alla ‘Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive’ e alla ‘Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione’, da presentare da parte dei soggetti colpiti dagli eventi descritti, può ritenersi applicabile il trattamento di esenzione dall'imposta di bollo”, conclude l’Agenzia
In altre parole, con questo interpello l’Agenzia delle Entrate chiarisce una volta per tutte che - una volta dichiarato lo stato di emergenza con un’ordinanza - è prevista in automatico e senza altri interventi legislativi l’esenzione dall’imposta di bollo per le istanze relative alla ricognizione dei danni subiti, alle domande di contributo o a qualsiasi altra richiesta di sostegno da presentare
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