
Superbonus e altri bonus casa, nuove norme per i cantieri più grandi: le scadenze
A partire dallo scorso primo gennaio è entrata in vigore la legge n.21/2022, che prevede di affidarsi a imprese che possiedono o hanno richiesto l’attestazione Soa in caso di appalti di importo superiore a 516mila euro. In caso contrario non sarà possibile per i privati accedere ai contributi edilizi previsti dallo Stato

Un dettaglio a cui fare attenzione. Non tutti sanno che chi affida lavori di importo superiore a 516 mila euro a imprese che non sono in possesso dell’attestazione Soa non può accedere ai bonus casa. Un discorso che vale tanto per il superbonus quanto per le altre agevolazioni, come il 50% ordinario per le ristrutturazioni, l’ecobonus, il sismabonus e l’appena prorogato bonus barriere architettoniche al 75%
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IL PARTICOLARE – Un dettaglio per il 2023 peraltro non giunto dalla manovra, ma risalente a qualche mese prima: per la precisione, al 21 maggio del 2022, quando è entrata in vigore la legge di conversione del Dl Ucraina (n. 21/2022) che prevede, all’articolo 10 bis, uno stretto collegamento tra i lavori agevolati e la Soa, cioè l’attestazione tipica degli appalti pubblici che oggi serve nelle opere di importo superiore ai 150 mila euro
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CHI RILASCIA IL CERTIFICATO - A rilasciarla sono società vigilate dall’Anac che verificano diversi requisiti, come la capacità economica, le attrezzature e i dipendenti. Vengono inoltre controllati tanto i versamenti contributivi e previdenziali quanto le norme in tema di infiltrazioni mafiose. Le imprese improvvisate, di fatto, sono escluse da questo sistema, perché non hanno un curriculum sufficiente ad ottenere la Soa. E, per la proprietà transitiva, da adesso sono escluse anche dai cantieri più grandi che accedono alle agevolazioni
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IL PERIODO TRANSITORIO – La norma non ha una data precisa a cui fa riferimento: si sa che adesso c’è un periodo transitorio, che va dal 1° gennaio al 30 giugno, nel quale le imprese, al momento dell’affidamento dei lavori sopra i 516 mila euro, devono dimostrare o di avere la Soa o di avere avviato le procedure per ottenerla
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LA RETROATTIVITÀ - La regola si applica anche ai cantieri avviati nel 2022, ma solo se i relativi contratti sono stati firmati dal 21 maggio in poi. A partire da luglio 2023 servirà invece un’attestazione vera e propria. Questo labirinto di date è frutto dell’interpretazione di una norma molto intricata, ma questa è la lettura prevalente, sulla quale, ad esempio, concorda l’Ance. Mancano però vere e proprie indicazioni ufficiali
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I DUBBI – Ci sono però dei dubbi anche su altri passaggi, come sul calcolo dei 516 mila euro. Il riferimento dovrebbe essere l’importo dei lavori così come definito nel singolo affidamento: questo significa che non si guarda all’importo totale del cantiere ma a quanto riportato nel singolo contratto di appalto o subappalto. In caso contrario, anche per subappalti da poche migliaia di euro andrebbe chiesta una specifica attestazione

LE QUESTIONI NON CHIARITE – Questione ancora più intricata è il rimando ad un generico Codice appalti da parte della legge, dove non si spiega minimamente come si applichi il sistema delle attestazioni, che prevede classifiche di importo e 52 categorie di opere. D’altronde, chi è specializzato negli edifici civili non lavora sugli impianti. Perciò, basta un’attestazione qualsiasi o si applica il sistema in blocco?
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L’OPINIONE DELL’ANCE – Secondo l’Ance la categoria deve “essere coerente con la tipologia dei lavori trainanti affidati. Per quanto riguarda, invece, la classifica di importo in via prudenziale è opportuno che sia adeguata all’importo”. C’è però chi dubita di questo, sostenendo che può essere sufficiente una qualsiasi attestazione
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