
Fisco, Comuni possono dire no a stralcio multe e cartelle. Moduli e istruzioni: come fare
L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli enti creditori la modulistica da compilare e inviare entro il 31 gennaio 2023 se non si intende procedere all'annullamento automatico e parziale dei carichi di importo fino a mille euro, maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Ecco la procedura

Arrivano le istruzioni sulla procedura che i Comuni dovranno seguire se non intendono procedere allo stralcio dei carichi di importo residuo previsto dalla Legge di Bilancio 2023. È la stessa Agenzia delle Entrate a indicare sul proprio sito le modalità da seguire, che sono valide non solo per gli uffici comunali ma per tutti gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali
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LO STRALCIO – Lo stralcio a cui si riferisce il Fisco è quello per i carichi di importo fino a mille euro, maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 e non ancora pagati. L’annullamento è automatico, ma è parziale: è riferito soltanto alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per le sanzioni e interessi di mora
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Non rientrano invece tra le somme annullabili quelle dovute a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e diritti di notifica. In pratica - diversamente da quanto previsto per l’annullamento dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali – restano in ogni caso dovute le somme residue riferite alla quota capitale
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Per quanto riguarda le multe stradali e le altre sanzioni amministrative, diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali, l'annullamento parziale copre soltanto gli interessi, comunque denominati, mentre saranno interamente dovute la sanzione principale e le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella
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LA PROCEDURA – I Comuni e gli altri enti a cui è concesso, se non intendono rinunciare agli importi stralciati, entro il 31 gennaio dovranno predisporre uno specifico provvedimento, che andrà pubblicato sul proprio sito istituzionale e, entro la stessa data, inviato all’Agenzia delle Entrate

La procedura da seguire è specificata sul sito dell’ente della riscossione - www.agenziaentrateriscossione.gov.it – nella sezione riservata agli “Enti Creditori”. La comunicazione di rinuncia allo stralcio va inviata esclusivamente all’indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it, insieme a una copia dello stesso provvedimento

Il modulo è disponibile in formato PDF sempre sul sito del Fisco. È da compilare in tutte le sue parti, assicurandosi della corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella “Enti Creditori Beneficiari”, firmato digitalmente e rinominato con proprio con il Codice ente creditore

È attivo un servizio per richiedere eventuali chiarimenti, disponibile contattando l’Help Desk Enti dell’Agenzia
La prima parte del modulo da scaricare e compilare
La seconda parte del modulo da scaricare e compilare
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