
Bonus edilizi, comunicazione d’opzione scade il 15 ottobre: chi riguarda e come funziona
Tra pochi giorni non sarà più possibile per alcune categorie di beneficiari dei crediti di imposta per le ristrutturazioni edilizie trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto. L’operazione riguarda tutte le spese sostenute nel 2021 o le rate residue di quelle del 2020

Entro il prossimo 15 ottobre, alcune categorie di beneficiari dei crediti d’imposta per le ristrutturazioni edilizie dovranno trasmettere all’Agenzia delle entrate la comunicazione di opzione, utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito delle Entrate insieme alle istruzioni, dove andrà riportato l’importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto
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QUALE PERIODO RIGUARDA - L’adempimento, che riguarda l’opzione sconto in fattura o la cessione del credito esercitata dai soggetti Ires e dai titolari di partita Iva, riguarda le spese sostenute nel 2021 o per le rate residue delle spese del 2020. L’invio può essere eseguito direttamente dal beneficiario o anche da un intermediario incaricato. La scadenza, più volte rimandata nel tempo, è stata poi fissata al 15 ottobre 2022 dall’articolo 10-quater, Dl n. 4/2022
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CHI È TENUTO ALL’INVIO TELEMATICO – Chi sono coloro che sono tenuti ad utilizzare una simile procedura? L’adempimento va eseguito dai soggetti Ires e dai titolari di partita Iva beneficiari delle detrazioni edilizie per i lavori di ristrutturazione, recupero o restauro della facciata di edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione dei pannelli fotovoltaici e delle strutture di ricarica dei veicoli elettrici. È incluso anche il Superbonus del 110%, nel caso di contributo sotto forma di sconto o per la cessione del credito
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COME FUNZIONA – I beneficiari dovranno indicare nell’apposito modello l’importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante). La trasmissione può essere effettuata dall’interessato o da un suo intermediario incaricato, così come la comunicazione, specie nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità. In caso di interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli che necessitano del visto di conformità, la comunicazione va eseguita solo dal soggetto che rilascia il visto
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AREE COMUNI – In alcune circostanze sono possibili casi diversi di comunicazione dell’intervento. Tra questi si segnalano le operazioni sulle parti comuni degli edifici, fatta dall’amministratore di condominio, se non è richiesto il visto di conformità, o dal soggetto che lo rilascia oppure dall’amministratore del condominio, per gli interventi che danno diritto al Superbonus o quelli non ammessi al Superbonus che però richiedono il citato visto
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RATE NON FRUITE – Altro caso particolare è la comunicazione della cessione del credito per le rate residue non fruite, in caso sia di interventi eseguiti sulle unità immobiliari che di quelli sulle parti comuni di un edificio. In questo caso la comunicazione può essere effettuata sia dal singolo condomino, quando non è richiesto il visto di conformità, che dal soggetto che rilascia il visto di conformità, in caso di interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus
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COME INVIARE LA COMUNICAZIONE - La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi effettuati sugli immobili sia per quelli eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i suoi canali telematici

I PASSAGGI - La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Una volta autenticati basta seguire il percorso: La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionare “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”. La comunicazione può anche essere compilata utilizzando il software disponibile sul sito dell’Agenzia e poi inviata attraverso i servizi telematici delle Entrate
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