
Le verifiche punteranno a individuare le forme più insidiose di frodi, attraverso indici di rischio. Come riporta il Sole 24 Ore, prevista una procedura di controllo preventivo articolata in più parti. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Si punta a individuare le forme più insidiose di frodi con i controlli sui bonus edilizi anche attraverso indici di rischio. La convenzione che verrà sottoscritta con il ministero, come riporta il Sole 24 Ore, prevede una procedura di controllo preventivo (nel 2022 sul 60% delle domande) articolata in tre fasi
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Bisogna ricordare che, oltre alle violazioni di carattere fiscale, le frodi sui bonus in edilizia si caratterizzano, in sintesi, di almeno tre delitti tributari. Il primo è l’emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti (articolo 8 del Dlgs 74/2000) al fine di evadere le imposte cui è equiparato (ex articolo 1, lettera d, del Dlgs 74/2000) anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta al fine di cederlo a terzi
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Il secondo è l’indebita compensazione di crediti inesistenti superiori a 50mila euro (articolo 10-quater del Dlgs 74/2000). Il terzo invece è la dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di tali documenti da parte di chi riceve la prestazione e la indica in dichiarazione conseguendo un abbattimento dell’imponibile/imposta (articolo 2 del Dlgs 74/2000)
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Inoltre, va ricordato che dopo le recenti modifiche, è stata ampliata la condotta penalmente rilevante per la malversazione, l’indebita percezione di risorse pubbliche e la truffa aggravata

La procedura di controllo sarà articolata in tre fasi. Si inizia dai controlli di coerenza interna dei dati presenti nelle comunicazioni inviate dai contribuenti

Successivamente si passa all’esecuzione, entro cinque giorni dall’arrivo delle comunicazioni, delle verifiche preventive basate su indicatori di rischio predefiniti sospendendo, per 30 giorni, le comunicazioni che presentano profili di anomalia

Prevista anche una verifica puntuale delle comunicazioni sospese, con eventuale annullamento di quelle rispetto alle quali vengono confermarti i profili di anomalia

Rimangono però ancora dei punti da chiarire, precisa ancora il Sole 24 Ore. Non è ancora noto, per esempio, se le comunicazioni sulla piattaforma web, quando “anomale”, possano essere classificate alla stregua di un documento inesistente con conseguente rilevanza penale (ex Dlgs 74/2000)

Occorre cioè stabilire se esse abbiano rilievo probatorio analogo alle fatture e siano cioè incluse nella nozione di “altri documenti”