
Energia, i codici tributo per usufruire dei bonus a disposizione delle aziende
Determinati tipi di imprese possono usufruire di crediti di imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. Ecco cosa bisogna sapere e cosa serve indicare nel modello F24

Con una recente circolare, l'Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo che permettono alle aziende di usufruire dei crediti d’imposta messi a disposizione delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
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I contributi previsti sono di varia entità. Come ricorda l'Agenzia, le imprese a forte consumo di energia elettrica possono beneficiare di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022
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Le imprese a forte consumo di gas naturale possono invece usufruire di un bonus, sempre sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022
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Sono previsti anche aiuti per imprese meno energivore. Più nel dettaglio, ricorda l'Agenzia, "l’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dall’anno 2022"
Gas, ecco come l'Italia pensa di ridurre la dipendenza energetica da MoscaLo stesso decreto, all'articolo 4, prevede un credito di imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022
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La condizione per usufruire di queste agevolazioni è inserire i dovuti codici tributo nell'F24, il modello di versamento che, come ricorda l'Agenzia, "va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione"
La circolare dell'Agenzia
I codici da inserire sono i seguenti:"6961" - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022); "6962" - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022); "6963" - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022);"6964" - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

Nella circolare, l'Agenzia ricorda che "in sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione 'Erario', nella colonna 'importi a credito compensati', ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna 'importi a debito versati'. Nel campo 'anno di riferimento' è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato AAAA"

Nel documento si legge inoltre che "il termine del 31 dicembre 2022, per l’utilizzo in compensazione ovvero per la cessione dei crediti d’imposta indicati nella presente risoluzione, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 2021, n. 21, si applica anche al credito d’imposta di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, per la fruizione del quale è già stato istituito il codice tributo '6960' con la risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022"

Il riferimento è all'agevolazione introdotta a favore di quelle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all’attività svolta. Come si legge sulla pagina dedicata del sito dell'Agenzia, per poterne usufruire "è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019"
La pagina dell'Agenzia dedicata al contributo