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Bonus Sar per lavoratori interinali, a chi spetta e come ottenerlo

Economia fotogallery
08 lug 2021 - 06:30 13 foto

È un sostegno riconosciuto dal fondo Forma.temp dedicato ai lavoratori assunti con contratto interinale che vedono cessare il rapporto di lavoro. L'importo può essere di 780 o 1.000 euro lordi in base a quali requisiti si raggiungono

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I lavoratori in somministrazione che vedono cessare il proprio rapporto di lavoro possono richiedere il bonus Sar (sostegno al reddito) di importo variabile dai 780 ai 1.000 euro, riconosciuto dal “Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione”, meglio conosciuto come Forma.Temp

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I REQUISITI – Hanno diritto al sostegno tre tipi di lavoratori interinali. Il primo è quello di chi è disoccupato da almeno 45 giorni e abbia maturato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore lavorate, in caso di part-time verticale) negli ultimi 12 mesi a partire dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione

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Può accedere anche un lavoratore interinale che è disoccupato da almeno 45 giorni e abbia concluso la procedura in “Mancanza di occasioni di lavoro (Mol)” ai sensi dell’art. 25 Ccnl Agenzie per il Lavoro

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Infine possono ricevere il beneficio i lavoratori interinali che siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano maturato almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate, in caso di part-time verticale) negli ultimi 12 mesi a partire dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione

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A QUANTO AMMONTA IL BONUS - Ai richiedenti che rispettano i primi due tipi di requisiti viene corrisposto un contributo a titolo di sostegno al reddito pari a 1.000 euro lordi. Per i beneficiari appartenenti alla terza categoria di requisiti, invece, il sostegno è pari a 780 euro lordi

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QUANDO SI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA - La domanda per il bonus Sar deve essere presentata a Forma.temp nel periodo di tempo che intercorre tra il 106esimo e il 173esimo giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione. Una volta maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, quindi, il lavoratore che vuole fare richiesta deve attendere almeno altri 60 giorni prima di poter presentare la domanda e da quel momento, ne ha a disposizione altri 68 entro i quali inviarla

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Nel caso in cui durante il periodo di disoccupazione il potenziale beneficiario ottenga un nuovo rapporto di lavoro subordinato, anche con tipologia contrattuale diversa dalla somministrazione, di durata pari o inferiore ad una settimana contributiva, il computo dei giorni utili al raggiungimento del requisito dei giorni di disoccupazione viene sospeso

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In quest’ultimo caso sia i giorni che precedono il nuovo contratto di lavoro che quelli successivi vengono considerati nel computo per il requisito, e il periodo utile per presentare la domanda può essere prolungato di ulteriori sette giorni (fino al 180esimo) giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione

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COME SI CALCOLANO LE GIORNATE DI LAVORO – Per il calcolo delle giornate utili per il raggiungimento del requisito di anzianità richiesto, si devono prendere in considerazione le giornate lavorate che risultano in busta paga in base alla condizione di miglior favore. Per esempio se risultano 23 giorni retribuiti, 21 lavorati, e 26 Inps, si prende in considerazione quest’ultimo. Per il conteggio quindi si sommano questi valori negli ultimi 12 mesi di lavoro. Solo in caso di part-time verticale occorre considerare le ore lavorate e non i giorni

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Rientrano nel computo dei giorni lavorati anche questi eventi sospensivi: malattia, infortunio, maternità, permessi previsti dalla Legge n. 104/92, permessi per donazione sangue, riposo per allattamento, congedo matrimoniale, congedo straordinario, festività, trattamento di integrazione salariale, aspettativa per funzioni pubbliche elettive, permessi sindacali, periodi di disponibilità a seguito di procedura in Mancanza di occasioni di lavoro (Mol)  

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QUALI DOCUMENTI OCCORRE PRESENTARE – Per fare domanda occorre presentare: il modulo di richiesta, una copia fronte/retro di un documento d’identità, e del codice fiscale o della tessera sanitaria. Serve poi una copia delle buste paga a conferma delle giornate svolte in somministrazione (110 o 90 giornate maturate negli ultimi dodici mesi), e tra queste anche quella di cessazione. Serve anche l’estratto conto previdenziale emesso dall’Inps dopo almeno 105 giorni dalla cessazione dell’ultimo giorno di lavoro, attestante i 45 giorni di disoccupazione

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Ecco gli altri documenti che occorrono: un documento rilasciato da istituto bancario o ufficio postale, che attesti l’intestazione del conto a chi fa richiesta. In caso di bonifico domiciliato, non è necessario presentarlo. Solo in caso di infortunio, maternità o malattia che termini dopo la data di cessazione dell’ultimo contratto in somministrazione occorre presentare la documentazione che attesta la chiusura dell’evento. In caso di dimissioni volontarie per giusta causa serve la documentazione rilasciata dall’Inps che attesta il riconoscimento della Naspi

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COME FARE RICHIESTA – Si può fare richiesta recandosi fisicamente a uno degli sportelli sindacali di categoria (Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp), oppure per via telematica registrandosi al sito internet di Forma.temp

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