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Nuovo Dpcm: piscine e palestre, cosa succede ora con gli abbonamenti

Economia
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Il decreto firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte prevede, da lunedì 26 ottobre fino al 24 novembre, la chiusura di palestre, piscine, teatri e in generale tutti i luoghi di aggregazione: uno scenario simile a quello verificatosi a marzo e aprile. Ecco cosa accade per quanto riguarda abbonamenti, voucher e rimborsi

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TUTTE LE MISURE DEL NUOVO DPCM DEL 25 OTTOBRE

 

Il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte prevede, da lunedì 26 ottobre fino al 24 novembre, la chiusura di palestre, piscine, teatri e in generale tutti i luoghi di aggregazione: uno scenario simile a quello verificatosi a marzo e aprile. Cosa succederà ora con gli abbonamenti, pagati magari per tutta la stagione teatrale, o per l’ingresso annuale in una palestra o in una piscina? E come ottenere gli eventuali rimborsi? (COVID, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE)

Cosa prevedeva il decreto Rilancio

È innanzitutto utile andare a ripescare le norme introdotte con il decreto Rilancio e pensate per risolvere situazioni speculari avvenute durante il primo lockdown. In quell’occasione il provvedimento ha dato la possibilità di inoltrare richiesta di rimborso, fino al 18 agosto, per tutti gli abbonamenti già pagati per “ogni tipo” di impianto sportivo in quanto non goduti durante il periodo di chiusura per la quarantena. Per farlo è stato necessario allegare la ricevuta dei versamenti dei pagamenti effettuati. Il rimborso andava chiesto al gestore dell’impianto che aveva tempo 30 giorni per restituire la cifra pagata. Ma, in alternativa, poteva anche offrire un buono dello stesso valore da utilizzare nella stessa struttura “entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività sportiva”. Vale a dire, entro novembre 2021. Una possibilità contestata da alcune associazioni dei consumatori, che ritengono la disciplina dei voucher in contrasto con la normativa Ue. Secondo quanto riporta il Corriere, chiedono che il voucher sia una scelta del consumatore, il quale, se non lo vuole, dovrebbe avere diritto al rimborso del biglietto.

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Le peculiarità per concerti e spettacoli

Una situazione a parte ha riguardato i biglietti di concerti e spettacoli. Dopo le parole di Paul McCartney contro il meccanismo italiano di rimborso, tramite voucher, dei biglietti per i concerti annullati causa coronavirus, è intervenuto un emendamento al decreto Rilancio. Il decreto ha stabilito che l’organizzatore dell’evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione. L’emissione dei voucher previsti del presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. Il promoter “provvede, comunque, al rimborso con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell’artista originariamente programmata venga annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher (18 mesi, ndr). In caso di cancellazione definitiva del concerto, l’organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata”.

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Come ottenere i rimborsi

Diversa ancora è la situazione di chi non vuole il voucher per abbonamenti sportivi e non ha intenzione, ad esempio, di tornare in palestra o in piscina. Le associazioni dei consumatori, spiega ancora il Corriere, suggeriscono di chiedere il rimborso per il periodo di chiusura o per le restanti rate dell’abbonamento. Se il gestore non accetta, consigliano di inviare una raccomandata andata e ritorno o una pec di messa in mora, intimando la risoluzione del contratto. Se entro 10 giorni non si ha alcuna risposta o si ha risposta negativa sarà necessario rivolgersi al giudice di pace. Se i pagamenti sono stati fatti con l’intermediazione di una finanziaria si potrà chiedere la risoluzione del contratto di credito al consumo alla stessa finanziaria intimando la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 125 quinques del Testo Unico Bancario e il rimborso delle rate pagate per servizi di cui non si è potuto usufruire. In mancanza di risposta o di risposta negativa, ci si potrà infine rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario.

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