
Giustizia, la riforma del processo penale è legge: quali sono le principali novità
Prescrizione al 'regime speciale' per alcuni reati, principio della improcedibilità, criteri di priorità per l'azione penale affidati al Parlamento. Sono alcuni dei punti salienti del ddl targato Cartabia, frutto di una mediazione all'interno della maggioranza, che ha ricevuto il via libera anche dal Senato. L'obiettivo è velocizzare i tempi dei procedimenti, andando ad agire anche sui riti alternativi

Via libera definitivo dal Senato al disegno di legge di delega al governo per la riforma del processo penale, con 177 sì e 24 no, dopo i due voti di fiducia di lunedì 22 settembre. Dalla prescrizione al 'regime speciale' per alcuni reati, dal principio della improcedibilità fino ai criteri di priorità per l'azione penale, affidati al Parlamento: queste le principali novità previste dalla riforma, targata Marta Cartabia e frutto di una lunga quanto difficile mediazione all'interno della maggioranza, che ora è legge
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Il Senato, mercoledì 22 settembre, ha approvato la fiducia ai primi due articoli della riforma del processo penale. Il primo definisce i contorni della delega al governo, il secondo modifica direttamente il codice penale e quello di procedura penale. Il giorno dopo Palazzo Madama ha approvato con 177 sì e 24 no il testo già licenziato dalla Camera. L'approvazione della riforma del processo penale, come quella del processo civile, sono tra le condizioni poste dall'Ue per erogare i fondi del Recovery Plan
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Le nuove norme vanno a modificare in gran parte il ddl Bonafede, che 'giaceva' da oltre un anno in commissione. L'impostazione complessiva della riforma, così come voluta dalla ministra Cartabia (nella foto), mira a velocizzare i tempi dei processi, andando ad agire anche sui riti alternativi. Viene poi introdotto il principio della 'giustizia riparativa'. Ecco i punti cardine
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ENTRATA IN VIGORE - Prevista una entrata in vigore graduale delle nuove norme, per permettere agli uffici giudiziari di mettere a punto adeguate misure organizzative, anche grazie all'immissione di nuovo personale (oltre 20mila unità). E' quanto prevede l'ultima intesa raggiunta in Cdm sul meccanismo di prescrizione e improcedibilità inserito nella riforma. L'accordo prevede norme transitorie fino al 2024 e un regime speciale per i reati di mafia, terrorismo, droga e violenza sessuale
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PRESCRIZIONE - La norma dispone che "il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento"
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IMPROCEDIBILITÀ, RIFORMA A REGIME DAL 2025 - La riforma riguarda solo i reati commessi dopo l'1 gennaio 2020; entra in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge. La riforma va a regime nel 2025. In appello, i processi possono durare fino a 2 anni di base, più una proroga di un anno al massimo. In Cassazione, 1 anno di base, più una proroga di sei mesi

NORMA TRANSITORIA, FINO AL 2024 - In un primo periodo i termini previsti per la improcedibilità saranno più lunghi. Per i primi 3 anni, entro il 31 dicembre 2024, i termini saranno più lunghi per tutti i processi (3 anni in appello, un anno e mezzo in Cassazione), con possibilità di proroga fino a 4 anni in appello (3+1 proroga) e fino a 2 anni in Cassazione (un anno e 6 mesi + 6 mesi di proroga) per tutti i processi in via ordinaria

PROROGHE MOTIVATE - Ogni proroga deve essere motivata dal giudice con un'ordinanza, sulla base della complessità del processo, per questioni di fatto e di diritto e per numero delle parti. Contro l'ordinanza di proroga, sarà possibile presentare ricorso in Cassazione. Di norma, è prevista la possibilità di prorogare solo una volta il termine di durata massima del processo

REGIME SPECIALE PER MAFIA, TERRORISMO, DROGA E VIOLENZA SESSUALE -Solo per alcuni gravi reati, è previsto un regime diverso: associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti. Per questi reati non c'è un limite al numero di proroghe, che vanno però sempre motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo

AGGRAVANTE MAFIOSA - Fortemente voluta dai 5 stelle, la norma è stata inserita durante la fase finale della mediazione in occasione dell'esame alla Camera. Sono previste fino a due proroghe ulteriori, oltre a quella prevista per tutti i reati. Quindi nel complesso fino a 3 proroghe di un anno in appello. Ciò significa massimo 6 anni in appello e massimo 3 anni in Cassazione nel periodo transitorio (fino al 2024), che diventano massimo 5 anni in appello e massimo 2 anni e mezzo in Cassazione a regime (cioè a partire dal 2025)

NO IMPROCEDIBILITÀ PER REATI PUNITI CON ERGASTOLO - I reati puniti con l'ergastolo restano esclusi dalla disciplina dell'improcedibilità

PRIORITÀ AZIONE PENALE CON LEGGE PARLAMENTO - Gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito di criteri generali indicati con legge del Parlamento, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre

DIRITTO ALL'OBLIO PER GLI ASSOLTI - È una norma inserita durante l'esame in commissione alla Camera, con un emendamento riformulato di Azione. Dovranno essere cancellate dal web tutte le notizie dei procedimenti penali instaurati a carico di persone che sono state indagate o imputate e poi risultate innocenti, attraverso la 'deindicizzazione' delle notizie di reato in seguito ad assoluzione o proscioglimento

ARRESTO IN FLAGRANZA PER GLI 'EX' VIOLENTI SOTTO CASA - La norma è stata inserita durante l'esame in commissione a Montecitorio attraverso l'ok a un emendamento di Italia viva. Diventa obbligatorio l'arresto in flagranza per i reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da una ex
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GIRO DI VITE SULLE INDAGINI 'FUMOSE' - Stretta sulle indagini che non danno la certezza di terminare con una sentenza di condanna. Il pm può chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una ragionevole previsione di condanna. Si rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato

OSSERVATORIO DI MONITORAGGIO SUI TEMPI DEI PROCESSI - Si prevede che un apposito Comitato tecnico scientifico istituito presso il ministero della Giustizia ogni anno riferisca in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Comitato monitora l'andamento dei tempi nelle varie Corti d'appello e riferisce al ministero, per i provvedimenti necessari sul fronte dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi. I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Csm, per valutazioni di competenza

GIUSTIZIA RIPARATIVA - Si delega il governo a disciplinare in modo organico la giustizia riparativa, nel rispetto di una direttiva europea e nell'interesse sia della vittima che dell'autore del reato. Si prevede l'accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell'autore, e della positiva valutazione del giudice sull'utilità del programma in ambito penale

DIGITALIZZAZIONE E PROCESSO PENALE TELEMATICO, DEPOSITO ATTI E NOTIFICHE - Si delega il governo a rendere più efficiente e spedita la giustizia penale attraverso la digitalizzazione e le tecnologie informatiche. Si prevede tra l'altro che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuate per via telematica, con notevole risparmio di tempo

PATTEGGIAMENTO - Sul patteggiamento si prevede che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni (c.d. patteggiamento allargato), l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare

GIUDIZIO ABBREVIATO - Quanto al giudizio abbreviato si prevede, tra l'altro, che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato. Inoltre nel caso di mutamento del giudice o del collegio in un giudizio ordinario, si prevede che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, in caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze