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Coronavirus, Fase 2: in bozza decreto dal 3 giugno spostamenti tra Regioni con limiti

Cronaca

Nuova bozza del decreto sulle prossime novità per la fase 2 dell’emergenza. Dal 3 giugno saranno consentiti spostamenti tra Regioni, ma con limiti legati al grado di contagi tra le zone interessate. Se non si rispettano i parametri di sicurezza, si potrà sospendere le attività commerciali: per violazioni previsto stop da 5 a 30 giorni

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Di settimana in settimana la fase 2 (iniziata il 4 maggio) dell’emergenza coronavirus in Italia (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA MAPPA DEL CONTAGIO IN ITALIA) fa registrare novità e cambiamenti. Una nuova bozza del decreto sulle prossime mosse, prevede che “a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”. Saranno quindi consentiti spostamenti tra Regioni ma con limiti legati al grado di sicurezza tra le zone interessate (L’AUTOCERTIFICAZIONE PER LA FASE 2 - LE FAQ SULLE MASCHERINE - LE TAPPE - GRAFICHELE FOTO SIMBOLO - LE FAQ SULLA FASE 2).

Bozza dl: attività sospesa se non rispetta sicurezza

Nella stessa bozza si parla di riaperture di attività, specificando che "il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida" sulle riaperture "che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”. Nel documento si fa presente anche che "salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa" da 400 a 3.000 euro. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni".

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“Aree pubbliche chiuse se non c’è distanza di sicurezza”

La bozza prevede che "il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro".

 

“Da Regioni dati epidemia a ministero e Iss"

"Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale". Secondo quanto riportano nella bozza del decreto sulle novità della fase 2, "i dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di Sanità e al comitato tecnico-scientifico", e "in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio”, la Regione, "informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19".

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