
Vaccino Covid, le indicazioni del Garante Privacy sui dati condivisi nei luoghi di lavoro
A febbraio il Garante è intervenuto per chiarire alcuni dubbi, pubblicando le FAQ sul tema della condivisione di informazioni sanitarie tra colleghi di lavoro e tra datori e dipendenti. Diversi i limiti imposti: il datore non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19

L’avanzare della campagna vaccinale nel nostro Paese ha aperto un dibattito sulla condivisione delle informazioni sanitarie tra colleghi di lavoro e tra datori e dipendenti
Lo speciale sui vaccini
Il Garante della Privacy, già lo scorso 21 febbraio, è intervenuto per chiarire alcuni dubbi, pubblicando le FAQ sul tema
Le indicazioni del Garante
I dati sanitari per il legislatore europeo rientrano tra le “categorie particolari di dati personali” e vanno sempre tutelati in termini di privacy
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Secondo il Garante, il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19
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Il datore di lavoro quindi non potrà, ad esempio, neanche chiedere al lavoratore di esibire il green pass dal 15 giugno. Le informazioni non possono essere scambiate nemmeno con il consenso del lavoratore
Cosa sappiamo sui vaccini in azienda
"Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo”, dice il Garante
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Il datore non può neanche ottenere l’elenco dei vaccinati dal medico competente. Secondo il Garante, infatti, “solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica”

La vaccinazione inoltre non può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro. “Solo il medico competente — ribadisce l’Autorità — nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica”

Il datore di lavoro dovrà limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore. Se un dipendente sia vaccinato o meno non è un’informazione che può riguardare l’azienda o i colleghi