Riforma della Costituzione, come la cambiano i 5 articoli al voto domani in Cdm
In due pagine scarse sono contenuti gli articoli destinati a cambiare la nostra Costituzione. Ecco cosa contiene la bozza del Disegno di legge costituzionale e quale iter parlamentare si dovrà seguire
- Sono 5 gli articoli destinati a cambiare la Costituzione Italiana contenuti nella bozza di Disegno di legge costituzionale e che approdano domani in Consiglio dei Ministri. Frutto del lavoro e delle consultazioni della ministra Maria Elisabetta Casellati, l’iter parlamentare prevede due letture di entrambe le Camere
- Con ogni probabilità, ci sarà poi un referendum confermativo da tenersi nella primavera 2025 se il testo non raggiungerà i due terzi dei sì in entrambe le Camere nella seconda lettura
- Il primo articolo si limita a dire che “il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione è abrogato”. L’art. 2 cambia la prescrizione dell’art. 88 della Carta, laddove il presidente della Repubblica può sciogliere anche una Camera sola: sono soppresse le parole “o anche una sola di esse”
- L’art. 3 del disegno di legge modifica l’art. 92 della Costituzione. Questo il testo attuale: “Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale”
- Nell’art.92 si legge ancora che “la legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio assegnato su base nazionale garantisca ai candidati e alle liste collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri il 55 per cento dei seggi nelle Camere. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura”
- L’art. 94 della Carta verrebbe modificato da due commi per l’art.4 del Disegno di legge. Il primo sostituisce il terzo comma: “Entro 10 giorni dalla formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia”. Se non viene approvata la mozione di fiducia al governo, “il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche quest’ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere”
- Il secondo comma aggiunge: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, il Presidente delle Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha chiesto la fiducia delle Camere”
- L’art 5 del disegno di legge contiene le disposizioni transitorie: “Fino al termine del loro mandato, i senatori di diritto a vita nominati ai sensi del previgente secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione restano in carica. La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento delle Camere, successivo alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Camere”
- Se l’iter procederà senza intoppi e tutto verrà approvato, la nuova costituzione entrerà in vigore dalla prossima legislatura