Stipendi, flat tax al 5% su aumenti e 15% sui festivi: i chiarimenti dell'Agenzia Entrate

Economia
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Introduzione

Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate in merito agli aumenti retributivi e sui festivi. L'ente ha risposto ad alcune domande sull'applicazione della "tassa piatta" al 5% e al 15%, già oggetto di una precedente circolare del febbraio 2026. Vediamo quali sono le ulteriore precisazioni dell'Agenzia.

Quello che devi sapere

Gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia

Gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali firmati nel triennio 2024-2026, pagati quest'anno, beneficiano della flat tax ("tassa piatta") al 5% anche se relativi ad annualità precedenti. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 3/E con cui l'Agenzia delle entrate ha fornito risposta ad alcuni quesiti sulle agevolazioni per i dipendenti del settore privato introdotte dalla legge di Bilancio 2026.

 

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La conferma su festivi e notturni

I chiarimenti, che seguono quelli già forniti con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, riguardano anche l'aliquota agevolata (15%) sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo e su turni: in particolare, il documento di prassi conferma che la tassazione agevolata si applica anche alle maggiorazioni per il lavoro svolto di domenica e alle indennità di reperibilità.

 

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Cosa dice la legge di Bilancio 2026

Facciamo un passo indietro. Cosa dice la legge? Per i lavoratori dipendenti privati con reddito fino a 33mila euro, la legge di Bilancio 2026 ha previsto un'imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nell'anno 2026, in attuazione dei contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. La stessa legge ha inoltre introdotto a beneficio dei lavoratori con reddito non superiore a 40mila euro una tassazione agevolata al 15% per le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno erogati nel 2026, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro.

 

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La flat tax al 5% sugli aumenti

Vediamo ora, più in dettaglio, i chiarimenti dell'Agenzie delle Entrate in merito alla flat tax del 5%. Gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali firmati nel triennio 2024-2026, corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, beneficiano dell'imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% anche se relativi ad annualità precedenti (ad esempio, con decorrenza dal 2023).

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In caso di aumenti e superminimo

Quando gli incrementi salariali previsti dal rinnovo del Ccnl vanno a compensare il superminimo o altre voci retributive simili riconosciute al lavoratore, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il vantaggio continua ad applicarsi. Questo vale anche se tali importi derivano da accordi individuali tra datore di lavoro e dipendente, poiché hanno comunque una funzione economica analoga e natura retributiva equivalente.

 

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L'imposta sostitutiva al 15%

Via libera all'applicazione dell'imposta sostitutiva al 15% anche sulla maggiorazione per il lavoro svolto di domenica. Il beneficio, precisa la circolare dell'Agenzia delle Entrate, si applica inoltre alle indennità di reperibilità, previste dai contratti collettivi, anche nel caso in cui il dipendente non abbia poi effettivamente svolto l'attività: queste somme, spiega l'Agenzia, remunerano infatti una condizione di disponibilità del lavoratore e sono funzionalmente collegate alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, su turni e nei giorni di riposo.

 

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Gli altri trattamenti fiscali di favore

Trattamento fiscale di favore anche per gli incrementi pagati in relazione alla retribuzione dei giorni di ferie, festività soppresse, alla gratifica feriale eventualmente prevista dai singoli Ccnl, nonché al trattamento aggiuntivo eventualmente previsto dai singoli Contratti collettivi per la festività soppressa del 4 novembre.

 

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E in caso di part-time verticale?

Nel caso del part-time di tipo verticale, eventuali benefici economici si applicano soltanto quando il lavoratore presta attività nel giorno che, secondo l'accordo tra le parti, è previsto come non lavorativo. Diversamente, se il dipendente svolge ore aggiuntive o viene coinvolto tramite clausole di flessibilità che modificano la distribuzione dell'orario, non si applicano tali benefici specifici. In queste situazioni, il compenso aggiuntivo è regolato dalle previsioni del contratto collettivo nazionale o dalle disposizioni del D. Lgs. 81/2015, che stabiliscono le relative maggiorazioni.

 

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Quando le sostitutive non valgono?

La circolare chiarisce, in conclusione, che le imposte sostitutive pari al 5% e al 15% non sono applicabili quando il datore di lavoro non adotta alcun Contratto collettivo nazionale. Al contrario, tali regimi fiscali agevolati si applicano integralmente anche ai lavoratori rientranti nel nuovo regime per impatriati e a docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dopo un periodo all'estero. In questi casi, le somme aggiuntive e le indennità devono essere tassate con l'imposta sostitutiva sull'intero importo, senza considerare ulteriori riduzioni previste dalle singole agevolazioni.

 

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Rinunciare all'imposta sostitutiva

Resta comunque possibile per il lavoratore rinunciare esplicitamente all'imposta sostitutiva: in tale evenienza, gli incrementi retributivi vengono assoggettati a tassazione ordinaria, ma beneficiando della riduzione prevista dalla disciplina agevolativa di riferimento.

 

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