Voli, nuove regole Ue sui rimborsi in caso di ritardi o cancellazioni: cosa sapere

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Novità per chi prende voli all'interno dell'Unione Europea. La Commissione ha aggiornato le linee guida sul trasporto aereo rafforzando le tutele per i viaggiatori in caso di ritardi o cancellazioni. L'obiettivo è di potenziare la trasparenza su prezzi e assistenza. In una fase contrassegnata da crescente incertezza sugli spostamenti dovuti al caro-carburante, Bruxelles chiarisce che le compagnie aeree non possono “scaricare” sul cliente eventuali supplementi per biglietti già acquistati. Ecco perché

Quello che devi sapere

Prezzo in chiaro fin dall’inizio

Stando al nuovo regolamento sui servizi aerei, i vettori sono tenuti a mostrare fin dalla fase di prenotazione il prezzo finale del biglietto. Una volta concluso l'acquisto non sono dunque ammessi rincari successivi dovuti a "circostanze straordinarie" come per esempio l'aumento dei costi di cherosene. 

 

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Diritto all’assistenza

Nuove regole si applicano inoltre in caso di ritardo prolungato del volo. Come si legge nei canali informativi dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), il diritto all’assistenza include la fornitura di pasti e bevande in attesa che l’azienda disponga la sistemazione in albergo per uno o più pernotti. Alla compagnia corre l’obbligo di provvedere al trasferimento del passeggero dall’aeroporto alla struttura scelta o viceversa. Sul fronte delle comunicazioni, il regolamento prevede due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

 

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Rimborsi per ritardo

Secondo le linee guida Ue, il passaggero in attesa di un volo in ritardo di almeno cinque ore ha la facoltà di rinunciare al viaggio senza dover pagare penali. In questo caso, scatta il diritto a ottenere il rimborso sul prezzo del biglietto per la parte non effettuata. Mentre gli obblighi di assistenza forniti da parte del vettore decadono al momento della rinuncia.

 

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Quando scatta il diritto all’assistenza

Per determinare se un viaggiatore ha diritto o meno all’assistenza, Bruxelles indica nuovi parametri, dalla durata del ritardo alla lunghezza del volo. Per le tratte dentro e fuori dall’Unione fino a 1.500 chilometri, l’obbligo di tutela scatta in caso di ritardi superiori alle due ore. La soglia sale a tre nel caso di voli intra Ue che percorrono distanze superiori a 3.500 chilometri oppure per tutti i voli compresi tra 1.500 e 3.500 chilometri. Per quanto riguarda i voli intercontinentali verso destinazioni extra Ue oltre i 3.500 chilometri, il passeggero ha diritto all’assistenza in caso di ritardo minimo di quattro ore.

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Voli in coincidenza

Un capitolo è poi dedicato ai voli in coincidenza: in questo caso la bussola per stabilire il diritto all’assistenza dipende dalla compagnia. Solo nella circostanza in cui sia impossibile partire a causa del ritardo del volo precedente operato dallo stesso vettore, la compagnia è obbligata da fornire un volo alternativo verso la destinazione finale. In alternativa, resta valido il rimborso del prezzo pieno del biglietto sulla tratta non effettuata e il ritorno verso lo scalo di partenza.

Quando scattano le tutele

Come stabilisce il regolamento, le tutele si applicano in primo luogo a tutti i voli in partenza da un aeroporto comunitario. Se l’aereo decolla da un Paese extra-Ue con destinazione uno scalo dell’Unione il diritto all’assistenza si manifesta solo se la compagnia che opera il collegamento è comunitaria. In questo caso, le tutele si azzerano se a livello locale sono stati erogati benefici per ritardo prolungato o cancellazione.

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Casi di esclusione

A non poter fruire dell’assistenza sono invece i viaggiatori in partenza da un Paese non comunitario su voli verso scali dell’Unione ma operati da compagnie extra-Ue. In questa ipotesi, vengono assicurate le tutele stabilite dalla legislazione locale insieme alle regole previste nel contratto di trasporto. 

Esenzione dal risarcimento

Sul fronte dei risarcimenti per cancellazioni, Bruxelles sottolinea la necessità di dimostrare l'esistenza di circostanze straordinarie. Le compagnie aeree possono essere esentate dal pagamento solo se riescono a dimostrare che il volo è "rimasto a terra" per situazioni eccezionali, come, ad esempio, una carenza locale di carburante. Secondo la Commissione il rincaro generico del jet fuel non è da considerarsi come circostanza straordinaria.

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Utilizzo degli slot e serbatoi

Nuove regole si applicano poi sull'utilizzo degli slot, l'autorizzazione specifica concessa a una compagnia aerea per atterrare o decollare in un aeroporto dentro una determinata finestra temporale. In caso di problemi di approvvigionamento negli scali, le compagnie possono essere esentate dai consueti obblighi sulle rotte assegnate. Per evitare la cancellazione di alcuni collegamenti, la Commissione ha inoltre stabilito che le compagnie possono essere esentate dall'obbligo di avere il serbatoio pieno al 90% al momento del decollo.

Codacons: “No a supplementi legati all’aumento del carburante”

Soddisfazione per le nuove linee guida comunitarie sul trasporto aereo è stata espressa dal Codacons che sottolinea l’importanza di tutelare il consumatore da eventuali supplementi legati al caro-carburante. “Grazie alle precisazioni dell'Ue viene ribadito un concetto chiaro: a chi ha acquistato un biglietto aereo non possono essere richiesti in un secondo momento supplementi legati all'aumento del carburante, in quanto la normativa comunitaria prevede che al momento dell'acquisto di un titolo di viaggio al consumatore sia prospettato il prezzo finale comprensivo di tutti gli oneri, supplementi, tasse e costi”, commenta l’associazione.

 

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