Sono stati aggiunti tre interventi agli altri che già ripartivano la detrazione in 10 anni:quelli agevolati con il Superbonus, quelli finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche e gli interventi antisismici ordinari
- A partire dal primo gennaio 2024 tutte le detrazioni per i bonus edilizi devono essere ripartite nelle dichiarazioni dei redditi in dieci quote annuali di pari importo
- Sono stati aggiunti tre interventi agli altri che già ripartivano la detrazione in dieci anni. Questi ultimi sono: il bonus casa Irpef del 50%, comprensivo del bonus casa acquisti e del box auto acquisti, l’ecobonus ordinario Irpef o Ires del 50-65-70-75%, comprensivo dell’eco-sisma bonus dell’80-85%, il bonus mobili Irpef del 50% e il bonus giardini Irpef del 36%
- Nello specifico sono stati aggiunti gli interventi agevolati con il Superbonus, la cui ripartizione era e rimane in quattro quote annuali per le spese al 90% o 110% sostenute dal 2022 al 2023 (cinque anni per quelle sostenute dal 1° luglio 2020 alla fine del 2021)
- Sono stati inseriti inoltre gli interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche, con la detrazione Irpef o Ires del 75%, la cui ripartizione era e rimane in 5 quote annuali per le spese sostenute nel 2022 e nel 2023
- E gli interventi antisismici ordinari (comprensivi del sisma bonus acquisti), con la detrazione Irpef o Ires del 50-70-75-80-85%, la cui ripartizione era e rimane in cinque quote annuali per le spese sostenute dal 2017 al 2023 (era in 10 anni per quelle sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016)
- Queste tre nuove ripartizioni in 10 anni interesseranno solo le spese "sostenute" dal 1° gennaio 2024 in poi e non quelle precedenti. La legge di conversione entrerà in vigore solo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e inciderà perciò retroattivamente sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 alla data di entrata in vigore
- Le persone fisiche, gli amministratori di condominio, i professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici e le associazioni tra professionisti considerano “sostenuta” la spesa nel momento del suo pagamento (principio di cassa)
- Le imprese invece applicano il metodo della competenza dell’articolo 109 del Tuir (ultimazione, Sal o per il sismabonus acquisti il rogito notarile), anche se in contabilità semplificata, per cassa o col metodo della registrazione
- Per quanto riguarda le barriere architettoniche, dal 30 dicembre 2023 il pagamento va fatto sempre con bonifico "parlante", anche dalle imprese
- L'aumento da 4-5 anni a dieci anni della ripartizione della detrazione, specifica Il Sole 24 Ore, non inciderà sulla ripartizione del credito utilizzabile in compensazione verticale od orizzontale (non con debiti contributivi, in generale, per le banche dal 2025) in F24 da parte dei cessionari o dei fornitori a seguito di cessione del credito o di sconto in fattura (se ancora possibili)