Disoccupazione Naspi, i pagamenti di maggio con i nuovi cumuli di reddito
Dal mese scorso sono cambiati ufficialmente i limiti di reddito riferiti agli anni 2023 e 2024, ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione. Fino a 8.500 euro per mantenere il sussidio
- Da aprile sono cambiati ufficialmente i limiti di reddito, riferiti agli anni 2023 e 2024, ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione. È salito a 8.500 euro infatti il limite di reddito da lavoro dipendente e parasubordinato che si può avere nel 2024 mantenendo il sussidio
- Per quanto riguarda il mesedi maggio, l'erogazione del sussidio dipende da quando è stata presentata la domanda. Solitamente il pagamento avviene intorno alla metà del mese o in prossimità della data dell'ultimo pagamento. Per esempio, chi ha ricevuto il pagamento il 15 aprile potrebbe ricevere quello successivo tra il 14 e il 16 maggio
- Per la Naspi è prevista la possibilità di cumulo con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata, parasubordinata e autonoma, mentre per la DIS-COLL solo per quelli derivanti dalle attività di natura parasubordinata e autonoma, sempre che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale. Per entrambe le prestazioni è previsto l’obbligo per l’assicurato di comunicare all’Inps il reddito annuo presunto ai fini della riduzione delle stesse
- Come spiega l'Inps nel messaggio 1414 del 09-04-2024: il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l’anno 2023 (invariato rispetto al 2022); il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024 (invariato rispetto al 2022); il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.500 euro per l’anno 2024
- Per quanto riguarda le prestazioni di lavoro occasionale, l’Inps sottolinea che “sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all’Istituto circa il reddito annuo presunto”
- La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione che viene erogata su domanda dell’interessato e spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni
- La Naspi spetta a partire: dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge
- Dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge
- Dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge
- La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni