Bonus edilizi, cessione del credito da comunicare al Fisco entro il 4 aprile: cosa sapere
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È stato prorogato al 4 aprile – dal 16 marzo – il termine ordinario entro cui ogni anno bisogna inviare la Comunicazione web sui bonus edilizi spettanti in relazione ai lavori eseguiti l’anno precedente. In questo caso, la scadenza riguarda i lavori 2023 e le rate residue non fruite delle detrazioni riferite ai pagamenti 2020, 2021 e 2022
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- Il 4 aprile è termine entro cui effettuare la Comunicazione al Fisco sulle operazioni di cessione del credito e di sconto in fattura per interventi edilizi effettuati nel 2023
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- La stessa data vale per gli amministratori di condominio, che hanno tempo fino al 4 aprile per inviare i dati sui lavori agevolati nel palazzo, con esonero nel caso in cui tutti abbiano scelto la cessione dei bonus
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- È stato infatti prorogato al 4 aprile – dal 16 marzo – il termine ordinario entro cui ogni anno bisogna inviare la Comunicazione web sui bonus edilizi spettanti in relazione ai lavori eseguiti l’anno precedente
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- In questo caso, la scadenza riguarda i lavori 2023 e le rate residue non fruite delle detrazioni riferite ai pagamenti 2020, 2021 e 2022
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- Si tratta dell’adempimento previsto per coloro che, avendo effettuato lavori edilizi agevolati (non solo con il Superbonus, visto che la regola si applica a tutte le detrazioni edilizie), hanno scelto lo sconto in fattura o la cessione del credito
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- La proroga per la trasmissione dei dati relativi ai bonus edilizi 2023 prevede anche un nuovo codice per le spese con Superbonus in base al doppio binario (aliquota ordinaria a 90% e casi specifici al 110%) e l’eliminazione di quelli relativi al Bonus Facciate (che non è più in vigore)
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- Sono previste anche altre novità a seguito di un secondo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2024
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- Se però anche uno solo fra i condòmini ha utilizzato la detrazione, gli amministratori dovranno trasmettere i dati relativi a tutti i lavori realizzati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura