Donazioni fra genitori e figli, niente tasse: cosa ha deciso la Cassazione
Economia
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La Corte ha stabilito che le donazioni informali e le indirette sono senza imposta perché non c’è obbligo di registrazione: la tassazione scatta solo in determinate condizioni
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- La Sezione tributaria della Cassazione nella sentenza 7442 ha preso alcune decisioni in merito alle donazioni fra genitori e figli
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- Nello specifico, ha stabilito che le donazioni informali e le indirette sono senza imposta perché non c’è obbligo di registrazione
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- La tassazione scatta solo se queste operazioni risultano da atti sottoposti a registrazione oppure se sono registrate volontariamente
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- Oppure, ancora, se hanno valore superiore a un milione di euro e la loro stipulazione è dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi
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- Come ricorda Il Sole 24Ore, le donazioni informali sono per esempio la consegna brevi manu di liquidità o di un assegno circolare intestato al donatario, il trasferimento di denaro a mezzo bonifico bancario o di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario a mezzo banca
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- Le donazioni indirette sono per esempio il negozio giuridico, che corrisponde alla donazione diretta salvo per il fatto che non richiede i medesimi requisiti di forma
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- Con questa sentenza, la Cassazione ha definito “non condivisibile” e “imprecisa” oltre che “incompleta” la circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 dell’Agenzia delle Entrate
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- Quindi, ad esempio, le donazioni informali (non stipulate per iscritto, né enunciate in un atto scritto) non sono un possibile oggetto di tassazione, a meno che non si faccia riferimento alla registrazione “volontaria” della donazione stessa oppure la donazione non risultante da atti soggetti a registrazione sia “confessata” dal contribuente nell’ambito di una procedura di accertamento tributario