Bonus genitori separati, per le domande c’è tempo fino al 31 marzo. Come funziona
Il contributo spetta al genitore che nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente). Per riceverlo sono necessari alcuni requisiti, consultabili sul sito dell’Inps
- C’è tempo fino al 31 marzo per presentare la domanda per ottenere il “Bonus per genitori separati, divorziati e/o non conviventi”. Come spiega l’Inps, è una misura a sostegno di famiglie di genitori separati, divorziati o non conviventi per garantire la continuità del mantenimento dei figli
- Il contributo è rivolto ai genitori di figli che risultino separati, divorziati o non conviventi sulla base del provvedimento emanato dell’autorità di riferimento (es. sentenza del Tribunale, provvedimento amministrativo), con l’obiettivo di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento versato in tutto o in parte dall’altro genitore
- Il contributo spetta al genitore che nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19) non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente)
- La misura può arrivare a un massimo di 800 euro per 12 mensilità ed è corrisposto dall’Inps in unica soluzione. Verrà erogata fino a esaurimento delle risorse del fondo appositamente istituito dalla legge per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, che ammontano a 10 milioni di euro
- Per ricevere il bonus sono necessari alcuni requisiti: avere un reddito Irpef non superiore a 8.174 euro nelle annualità di mancata corresponsione del mantenimento (2020, 2021 e 2022), risultare convivente con il il/i figlio/i nelle medesime annualità, avere a carico figli maggiorenni portatori di handicap grave sempre nello stesso periodo
- Come detto, il bonus spetta laddove l’altro genitore separato, divorziato o non convivente in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non abbia versato (in tutto o in parte) il mantenimento che spettava all’altro genitore
- Le cause che potrebbero aver portato al mancato versamento dell'assegno, si legge sul sito dell'Inps, sono queste: cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni oppure una riduzione di ridetto di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019 dal genitore inadempiente
- La domanda si presenta attraverso l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale
- In fase di compilazione della domanda è necessario indicare: gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente in stato di bisogno è stato inferiore o uguale a 8.174 euro; i dati relativi all'altro genitore; i dati dei figli conviventi nel periodo di riferimento
- In fase di presentazione della domanda, è necessario allegare: la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali ecc.) che attesti il diritto all'assegno di mantenimento; in caso di figlio maggiorenne disabile, l’attestazione della disabilità qualora la stessa sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure provenga da contenzioso o sia stata rilasciata dalle Province autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta