Assegno di maternità concesso dai Comuni, rivalutazione per il 2024: a quanto ammonta
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L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha aumentato del 5,4% le cifre dell’assegno mensile che spetta a tutte le mamme in caso di parto, adozione o affidamento preadottivo. Non potranno però beneficiarne tutte: il limite Isee stabilito è di 20.221,13 euro
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- Crescono gli importi dell’assegno di maternità concesso dai Comuni e pagato dall'Inps. A decretarlo è stato lo stesso Inps con la circolare numero 40 del 29 febbraio 2024 che ha fissato al 5,4% la rivalutazione 2024 per tutte le mamme in caso di parto, adozione o affidamento preadottivo
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- L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, sarà pari a 404,17 euro
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- Tuttavia, l’assegno può essere erogato per sole cinque mensilità e, quindi, la prestazione assistenziale può arrivare al massimo alla cifra di 2.020,85 euro
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- Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza)
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- L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito. Il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 20.221,13 euro
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- Le richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
- Un reddito complessivo non superiore al valore dell'indicatore della Situazione Economica ISEE, rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT;
- Devono esssere sprovviste di copertura previdenziale o copertura inferiore al valore dell’Assegno di Maternità ex art. 66 L. 448/98 il cui ammontare è determinato annualmente;
- Non devono beneficiare dell'assegno di maternità di competenza dell'INPS per parti, adozioni o affidamenti preadottivi
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- La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione, entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo
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- La domanda si presenta anche gratuitamente presso i CAF convenzionati con le municipalità, sempre entro 6 mesi dalla data del parto o, nei casi di adozione o affidamento preadottivo, dalla data di ingresso del bambino nella famiglia anagrafica