Bonus ristrutturazione 2024, detrazione Irpef 50% per conviventi: i chiarimenti del Fisco
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Su Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle entrate, viene spiegato che tra i contribuenti che possono richiedere la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, è compreso il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, quindi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
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- Fino al prossimo 31 dicembre è attiva la detrazione Irpef del 50% sulle spese per la ristrutturazione di abitazioni e parti comuni di edifici residenziali con un limite massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare
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- Su Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle entrate, il Fisco ha spiegato che tra i contribuenti che possono richiedere la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, è compreso il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, quindi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
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- Nello specifico, il Fisco ha spiegato che, nel caso in cui la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio sia richiesta dal familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, la detrazione spetta anche quando le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera), sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare
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- In conclusione, il Fisco ha ricordato che per poter usufruire della detrazione è necessario che lo status di convivenza si verifichi già al momento in cui si attiva la procedura o alla data di inizio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente lo stesso avvio dei lavori
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- La misura consiste in una detrazione dall’Irpef da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare
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- Per quelle sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, il beneficio è elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare
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- La stessa detrazione è prevista anche per chi acquista immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati
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- Dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del decreto legge 11/2023, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, in linea generale, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta