Fringe benefit, mutui e affitti tra i rimborsi detassabili. Le novità nella Manovra 2024
Per quest’anno la Legge di bilancio ha fissato a 2mila euro la franchigia priva di oneri fiscali che il datore di lavoro può riconoscere ai dipendenti con figli a carico. Innalzata a mille euro per tutti gli altri. Nell’elenco di beni e servizi rimborsabili entrano le utenze domestiche di luce, acqua e gas, le spese per il contratto di locazione e gli interessi sui prestiti per l’acquisto della prima casa. Nodi su tempi e modalità di applicazione
- Novità in arrivo nel 2024 per i lavoratori dipendenti che chiedono i fringe benefit. La Legge di bilancio da poco entrata in vigore ha ridefinito le soglie degli importi e ampliato l’elenco di beni e servizi esentasse includendo per la prima volta le spese per la casa. Ecco come funzionano e chi li può erogare
- I fringe benefit sono spese corrisposte non in denaro che il datore di lavoro può riconoscere ai propri dipendenti come welfare aziendale. Esempi classici di “benefit” sono ad esempio i rimborsi per le spese di viaggio, la benzina o i buoni pasto in mensa. Mentre non rientrano le rette scolastiche o i libri di testo
- Previsti inizialmente su importi modesti, poco più di 200 euro all’anno, la Manovra, approvata a fine anno dal Parlamento, ha elevato a mille euro la soglia per tutti i dipendenti. E ha abbassato da 3mila e 2mila euro quella per chi ha figli a carico aggiornando così una norma del Decreto Lavoro del 1° maggio 2023
- Oltre ai nuovi tetti per le franchigie esentasse, da quest’anno le aziende potranno considerare come fringe benefit anche le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale
- Debuttano nell’elenco dei fringe benefit le spese sulla proprietà immobiliare come il contratto di locazione o gli interessi sui mutui per la prima casa. Nodi tuttavia rischiano di allungare i tempi di applicazione della misura sperimentale
- In merito agli affitti dubbi sorgono ad esempio riguardo alle voci di spesa che effettivamente potranno essere considerate come fringe benefit: le imposte di registro e di bollo, la Tari o le spese condominiali connesse alla prima casa
- Come evidenziato da uno studio dell’Università Statale di Milano, per la natura sperimentale della norma spetterà a ministeri competenti e Agenzia delle Entrate fornire indicazioni precise alle imprese che riconoseranno i benefit casa
- Per quanto riguarda i mutui, la norma in vigore del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) stabilisce che concorre alla somma da considerare nei fringe benefit la metà della differenza tra gli interessi calcolati con il tasso ufficiale di riferimento della Bce e quelli calcolati con il tasso agevolato dipendenti
- Sempre in materia di interessi sui mutui per la prima casa, una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate prescrive che il contributo del datore debba essere accreditato sul conto corrente del prestito nella stessa data in cui la rata viene addebitata, per evitare che rientri nella disponibilità del dipendente
- Resta confermata la facoltà del datore di erogare il fringe benefit e la possibilità per il dipendente con prole a carico di fare richiesta allegando i codici fiscali dei figli. Confermato l'obbligo del lavoratore di informare eventuali cambiamenti del nucleo familiare o la modifica del contratto restituendo gli importi percepiti